DDL CRICM – Senato della Repubblica –

Homepage | Senato della Repubblica WWW.SENATO.IT

Senato della Repubblica – XIX LEGISLATURA

il documento originale con timbro del Senato Italiano Click the link at the right > ddl 1320__1_440809_vers2

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della difesa (CROSETTO) e dal Ministro della salute (SCHILLACI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2024

XIX LEGISLATURA  N. 320

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

PAGE 2

INDICE
Relazione ………………………………………………………….. Pag. 3
Relazione tecnica ………………………………………………. » 9
Analisi tecnico-normativa (*) ………………………………. » 17
Analisi di impatto della regolamentazione (*) ……… » 24
Disegno di legge ……………………………………………….. » 29

(*) L’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2025, in sostituzione di quelle precedentemente pubblicate

ONOREVOLI SENATORI.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO ESERCITATE DALL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORPI DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 2012, N. 178. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66.
RELAZIONE
Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», all’articolo 1, nel prevedere la costituzione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana quale persona giuridica di diritto privato, dispone il trasferimento ad essa, dal 1° gennaio 2016, delle funzioni già esercitate dall’Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, poi posto in liquidazione). Dispone, altresì, che dalla medesima data, l’Associazione sia l’unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai menzionati atti.
L’Associazione – iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore (nella sezione organizzazioni di volontariato) con conseguente applicazione delle disposizioni del «Codice del Terzo settore» (D.lgs. 03/07/2017, n. 117, e successive modificazioni), per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo – viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Essa è autorizzata ad esercitare le attività d’interesse pubblico elencate al comma 4, nonché ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
Al riguardo, si ravvisa l’esigenza di consentire all’Associazione della Croce Rossa Italiana anche lo svolgimento dell’attività di formazione dei soccorritori militari. Si tratta di militari specificamente formati, che – in assenza di personale sanitario ed esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza che si verifichino nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali – sono abilitati all’applicazione di tecniche di primo soccorso, nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute (art. 213, comma 1, lettera b), del Codice dell’ordinamento militare). Attualmente l’attività di
formazione di tale personale è svolta dalla Forza armata di appartenenza. Per inserire la formazione dei soccorritori militari tra le attività di interesse pubblico che l’Associazione della Croce Rossa Italiana può esercitare, secondo modalità da stabilire con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa, risulta necessario integrare in tal senso l’elenco di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Nel dettare ulteriori disposizioni per l’attuazione della riforma, il decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, all’articolo 5, interviene anche sui Corpi della Croce Rossa che svolgono attività ausiliarie delle Forze armate, prevedendo le seguenti norme:- il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario; – il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate; – gli appartenenti ai due Corpi sono soci dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, contribuendo all’esercizio delle attività d’interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 4, e le modalità della loro appartenenza all’Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate; -per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni >Codice dell’ordinamento militare@, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni
>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare@; -il Corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni >Codice dell’ordinamento militare@, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni
>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare@; -il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza; -il personale iscritto nel ruolo unico del Corpo militare volontario non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell’ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del
congedo; -il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata, è disposto in ogni caso senza assegni; -il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di trattamento economico delle infermiere volontarie.
Al riguardo, si evidenzia che molte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate previste dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare quelle riguardanti il
Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto dall’articolo 5 del decreto
legislativo n. 178 del 2012. Occorre, pertanto, procedere alla revisione di tali disposizioni.
Inoltre, in riferimento allo stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con riguardo al
Corpo militare volontario, sono state rilevate, nel tempo, alcune criticità.
In particolare, l’articolo 5, comma 3, periodi primo e secondo, prevede che il Corpo militare
volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico,
e che tale personale non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina
militare recate dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria
del congedo.
La disposizione di cui al secondo periodo, così come formulata, ha ingenerato incertezze in sede
applicativa, che sono state risolte nel senso di ritenere che il personale del Corpo militare volontario,
allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, sia
soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i
militari in servizio dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare in materia di disciplina militare. Risulta, pertanto,
necessario apportare correzioni alla disposizione in parola nel senso individuato in sede applicativa.
Si chiarisce in tal modo che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell’attività ausiliaria
delle Forze armate, gli appartenenti al ruolo unico possiedono lo status di militari in servizio e sono
soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di
personale.
Un altro aspetto riguarda le categorie direttive del personale del Corpo militare volontario previste
dall’articolo 5, comma 3, primo periodo – medici, farmacisti e commissari – in merito alle quali si è avvertita l’esigenza di ulteriori professionalità – odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici,
psicologi – ritenute necessarie, sia per l’assolvimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, sia
per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa
Italiana. Occorre, pertanto, integrare in tal senso la richiamata disposizione.
In riferimento, infine, alla norma di cui all’articolo 5, comma 2, terzo periodo, sul richiamo del
personale del Corpo militare volontario, da disporre in ogni caso senza assegni, è stata rilevata la non
correttezza del rinvio all’articolo 986, comma 1, lettera b) >del Codice dell’ordinamento militare@,
che disciplina i richiami in servizio dei militari in congedo, trattandosi, per il personale del Corpo
militare volontario, di richiami ad hoc effettuati con procedura e da autorità diverse. Si ravvisa,
pertanto, l’esigenza di sopprimere tale rinvio.
Ulteriori criticità sono emerse, altresì, in riferimento all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
n. 178 del 2012, nella parte in cui prevede che, per l’assolvimento di compiti di interesse pubblico,
con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle
emergenze, l’Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari,
costituisca una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni
mobili e immobili dell’Associazione medesima e con la quale il Ministero della difesa può stipulare
direttamente la convenzione per il finanziamento dell’attività ausiliaria delle Forze armate da parte
del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie (periodi ventunesimo e
ventiduesimo).
In attuazione di tali disposizioni, è stata costituita la «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I.
alle Forze armate», che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed «esercita in via
esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: assicurare la funzionalità e il pronto
impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi dell’art. 5, comma 6,
del D.lgs. n. 178/2012 e ss.mm.ii.».
Dall’atto della sua costituzione, in data 6 aprile 2018, e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai
operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto
a quelli derivanti dall’azione diretta dell’Associazione della Croce Rossa Italiana attraverso la propria
struttura organizzativa. Si ravvisa, pertanto, l’esigenza di prevederne l’estinzione, sopprimendo,
altresì, le disposizioni che ne prevedono la costituzione.
In riferimento alle esigenze rappresentate, il presente disegno di legge è inteso ad apportare le
occorrenti modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2012, nonché ad adeguare la disciplina sul
personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate prevista dal Codice
dell’ordinamento militare.
In considerazione della particolare complessità della materia da disciplinare, sono previste due
modalità di intervento: -all’articolo 1, disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in materia
di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate; -all’articolo 2, il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione della disciplina
del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
L’articolo 1 (Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della
Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate) prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo
n. 178 del 2012, mediante la tecnica della novella.
In particolare, al comma 1, la lettera a) integra l’articolo 1, comma 4, recante l’elenco delle attività
di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, inserendo la lettera t
bis), volta a prevedere lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, secondo
modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.
La lettera b) prevede modifiche all’articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare
volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze armate.
In particolare, al numero 1), è disposta la modifica dell’articolo 5, comma 2, terzo periodo,
riguardante il richiamo del personale del Corpo militare volontario, sostituendo il rinvio all’articolo
986, comma 1, lettera b) >del Codice dell’ordinamento militare@ con le parole «in servizio».
Il numero 2) prevede modifiche all’articolo 5, comma 3.
In particolare, al numero 2.1), è disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le categorie
del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e
farmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.
Al numero 2.2), è disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale del Corpo
militare volontario iscritto nel ruolo unico, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento
dell’attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in
materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010,
e successive modificazioni >Codice dell’ordinamento militare@ e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni >Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare@.
La lettera c) modifica l’articolo 8, comma 2, disponendo: -la soppressione del ventunesimo periodo, il quale prevede che, per l’assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile
e alla formazione alle emergenze, l’Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione
dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, che può essere
destinataria di beni mobili e immobili dell’Associazione medesima; -la soppressione del ventiduesimo periodo, il quale prevede che il Ministero della difesa possa
stipulare la convenzione per il finanziamento dell’attività ausiliaria delle Forze armate da parte del
Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie direttamente con la fondazione.
Il comma 2 dispone l’estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze
armate», costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in esito alla procedura di liquidazione
secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all’Associazione
della Croce Rossa Italiana.
Il comma 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che dall’attuazione delle
misure previste al comma 1 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 2 (Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del
Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze
armate), al comma 1, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo
delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate
prevista dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli
aggiuntivi e nel rispetto delle regole determinate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, nonché dei principi e criteri direttivi ivi previsti.
In particolare, la lettera a) prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo
militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed
efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell’assolvimento dell’attività ausiliaria
delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma
4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale

 

 

della Croce Rossa Italiana, nonché quelle dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e
dell’Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie.
La lettera b) prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo
militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie nell’assolvimento dell’attività ausiliaria
delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi
sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all’estero.
La lettera c) contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e
della durata degli incarichi dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell’Ispettrice
nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi,
prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal
Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo parere, rispettivamente, dell’Ispettore
nazionale del Corpo militare volontario e dell’Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere
volontarie, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali.
La lettera d) prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione
del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.
La lettera e) prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa
in riferimento all’attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo
delle Infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante
convenzioni tra il Ministero della difesa e l’Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli
articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.
La lettera f) prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di
cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la definizione delle modalità di
arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché l’adeguamento
delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche.
La lettera g) prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale
del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo
l’arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana degli aspiranti.
La lettera h) prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare
volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la
definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma.
La lettera i) prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del
Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l’applicazione al personale
richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di
conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del Codice
dell’ordinamento militare, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di
cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni.
La lettera l) prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto
previsto dall’articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e la revisione dei
procedimenti disciplinari.
La lettera m) prevede la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore
del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all’assetto organizzativo del Corpo.
La lettera n) prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del
personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio
prestato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

La lettera o) prevede la regolamentazione della foggia e dell’uso dell’uniforme del personale del
Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell’appartenenza del Corpo
all’Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando l’uso delle stellette a cinque punte come
segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento
dell’attività ausiliaria delle Forze armate.
La lettera p) prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di
infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri
di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali
connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del
presente comma, confermando l’applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei
crediti formativi universitari di cui all’articolo 1737, comma 6, del Codice dell’ordinamento militare.
La lettera q) prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio
dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
Il comma 2 disciplina il procedimento per l’esercizio della delega conferita al comma 1. In
particolare, è previsto che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto,
per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca. Gli schemi dei
decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere
per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili
finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l’espressione
del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
Il comma 3 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le
modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. La ratio della previsione
di una delega integrativa e correttiva risiede nell’esigenza di sperimentare i nuovi assetti
organizzativi e funzionali dei due Corpi ed operare successivamente gli assestamenti che si dovessero
rendere necessari od opportuni.
Il comma 4 dispone che dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il comma 5 stabilisce che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi
adottati ai sensi del presente articolo siano effettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni.
Il comma 6 prevede che il Governo apporti al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le
modificazioni occorrenti per l’adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo

 

Il presente disegno di legge è inteso ad apportare modifiche al decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa
(C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», al fine di rendere la
disciplina relativa ai servizi ausiliari svolti dall’Associazione della Croce Rossa italiana a
favore delle Forze armate, ivi prevista, più aderente alle nuove esigenze manifestatesi nel
tempo, nonché ad adeguare le disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della Croce
Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, «Codice dell’ordinamento militare», di seguito denominato “COM”.
Il provvedimento si compone di due articoli. Al riguardo, in considerazione della particolare
complessità della materia da disciplinare, sono previste due modalità di intervento: – all’articolo 1, disposizioni di diretta applicazione, intese a modificare il decreto legislativo
n. 178 del 2012; – all’articolo 2, conferimento al Governo, della delega legislativa per la revisione della
disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana prevista dal COM.
*******
Articolo 1 – Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce
Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana ausiliari delle Forze armate.
L’articolo 1 prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante
la tecnica della novella.
In particolare, al comma 1, la lettera a) integra l’articolo 1 (Trasferimento di funzioni alla
costituenda Associazione della Croce Rossa italiana), comma 4, recante l’elenco delle attività di
interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, inserendo la
lettera t-bis), volta a prevedere lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori
militari, di cui all’articolo 213, comma 1, lettera b), del COM 1 , secondo modalità stabilite
con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa. Al riguardo, si evidenzia
che, attualmente, l’attività di formazione dei soccorritori militari è svolta dalla Forza armata
di appartenenza. La prevista integrazione consente lo svolgimento di tale attività,
eventualmente, anche da parte dell’Associazione della Croce Rossa italiana, tramite i Corpi
ausiliari delle Forze armate, su richiesta del Ministero della difesa mediante l’attivazione di
apposita convenzione.
Sotto il profilo finanziario, tale possibile attivazione non determina nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, potendone, invece, derivare economie di spesa, in quanto, in
mancanza di personale interno, non sarebbe necessario acquisire le occorrenti
professionalità in outsourcing.
La possibilità di svolgere corsi a favore del personale delle Forze armate rientra, infatti,
nell’ambito dei servizi ausiliari resi dall’Associazione della Croce Rossa italiana alle Forze
1 “Art. 213 (Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari) – 1. Nelle aree operative in cui
si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori
dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: [omissis]; b) in assenza di
personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l’applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto
previsto da apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.”

 

armate, tramite il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie,
l’organizzazione e il funzionamento dei quali sono sovvenzionati dallo Stato, ai sensi
dell’articolo 197, comma 4, del COM. Il finanziamento in parola è attribuito mediante
convenzioni tra il Ministero della difesa e l’Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi
dell’articolo 8-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 178/2012, entro i limiti
di importo stabiliti dall’articolo 8, comma 2, diciassettesimo periodo, del medesimo decreto
legislativo.
Il D.M. 29/12/2023, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024
2026, in riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella
12), al capitolo 1356 (Somma da corrispondere alla Croce Rossa italiana per la preparazione del
personale e dei materiali necessari per assicurare l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo
militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate)
prevede i seguenti stanziamenti: € 3.912.451 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
La concreta attivazione della convenzione prevista dalla disposizione in esame dovrà,
pertanto, essere valutata nel tempo, previa verifica della disponibilità, nel citato capitolo di
bilancio, di adeguate risorse da destinare allo scopo, posto che, comunque, secondo quanto
disposto dal comma 3 del medesimo articolo 1, dall’attuazione delle disposizioni ivi previste
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera b) prevede modifiche all’articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare
volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze
armate.
In particolare, al numero 1), è disposta la modifica dell’articolo 5, comma 2, terzo periodo,
riguardante il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, sostituendo
il rinvio all’articolo 986, comma 1, lettera b), del COM con le parole «in servizio». Ciò, in
quanto è stata rilevata la non correttezza del rinvio all’istituto dei richiami in servizio dei
militari in congedo di cui all’articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, trattandosi, per il
personale del Corpo militare volontario, di richiami ad hoc effettuati con procedura e da
autorità diverse.
La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Il numero 2) prevede modifiche all’articolo 5, comma 3.
In particolare, al numero 2.1), è disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le
categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a
medici, commissari e farmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici,
chimici e psicologi. La prevista modifica risponde all’esigenza di poter disporre di ulteriori
professionalità, ritenute necessarie, sia per l’assolvimento dell’attività ausiliaria delle Forze
armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione
della Croce Rossa italiana.
La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Al numero 2.2), è disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale
del Corpo militare volontario iscritto nel ruolo unico, allorché è richiamato in servizio per lo
svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e
alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto
legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni >Codice dell’ordinamento militare@ e dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni >Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare@.
La disposizione è intesa a superare incertezze ingeneratesi in sede applicativa e ivi risolte
nel senso di ritenere che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell’attività
ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al Corpo militare volontario possiedono lo
status di militari in servizio e sono soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a
quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.
La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
La lettera c) modifica l’articolo 8 (Norme transitorie e finali), comma 2, disponendo: – la soppressione del ventunesimo periodo, il quale prevede che, per l’assolvimento di
compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari,
alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l’Associazione della Croce Rossa
italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con
soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili
dell’Associazione medesima e che impiega in distacco il personale di cui all’aliquota
dedicata prevista dall’articolo 6, comma 4, primo periodo, nonché altro personale
dell’Associazione con esperienza nel settore delle emergenze; – la soppressione del ventiduesimo periodo, il quale prevede che il Ministero della difesa
possa stipulare la convenzione per il finanziamento dell’attività ausiliaria delle Forze
armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie
direttamente con la fondazione.
Al riguardo, si evidenzia che, in attuazione delle citate disposizioni, con atto notarile in data
6 aprile 2018, è stata costituita la «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze
armate», che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed «esercita in via
esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: assicurare la funzionalità e
il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi
dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 178/2012 e ss.mm.ii.».
Dall’atto della sua costituzione e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo
stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli
derivanti dall’azione diretta dell’Associazione della Croce Rossa italiana attraverso la
propria struttura organizzativa. La Fondazione in parola non è mai stata destinataria di beni
mobili e immobili dell’Associazione medesima, né ha mai impiegato in distacco il personale
di cui all’aliquota dedicata prevista dall’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo n. 178/2012, né altro personale dell’Associazione. Pertanto, dalla soppressione
delle disposizioni che ne prevedono la costituzione e dalla conseguente estinzione della
Fondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, il comma 2 dispone l’estinzione della «Fondazione per le attività
ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in
esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di
patrimonio residuo sia devoluta all’Associazione della Croce Rossa italiana.
Il
comma 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che
dall’attuazione delle misure previste dal medesimo articolo 1 possano derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 2 – Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del
Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze
armate.
Il comma 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare
volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in conformità con le
Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto delle regole
determinate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dei
principi e criteri direttivi ivi previsti.
Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame prevede espressamente che i decreti
legislativi siano adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si fornisce la valutazione in merito all’attuazione dei principi e criteri di delega.
In particolare, la lettera a) prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente,
del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di
funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività
nell’assolvimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività
di interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012,
salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nonché
quelle dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell’Ispettrice nazionale del
Corpo delle infermiere volontarie. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,
dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La lettera b) prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente,
del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie nell’assolvimento
dell’attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello
strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari
all’estero. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall’attuazione del principio
di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera c) contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di
nomina e della durata degli incarichi dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario
e dell’Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonché dei vertici
territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più
viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo
parere, rispettivamente, dell’Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e
dell’Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, ovvero, per delegazione del
Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali. Trattandosi di disposizioni di natura
ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che, in riferimento alle autorità di
vertice, ivi previste, resta comunque fermo il principio della gratuità del servizio prestato ai
sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.
La lettera d) prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di
mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.

 

 

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera e) prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della
difesa in riferimento all’attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare
volontario e dal Corpo delle Infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti
finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l’Associazione della
Croce Rossa Italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 178 del 2012. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,
dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La lettera f) prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare
volontario, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la
definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione
dal ruolo unico, nonché l’adeguamento delle disposizioni in materia di documenti
matricolari e note caratteristiche. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,
dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Per la costituzione del ruolo unico, trattandosi di attività già svolte dalle
amministrazioni interessate, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
La lettera g) prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del
personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione,
prevedendo l’arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana degli aspiranti. Trattandosi di disposizioni di
natura ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le procedure di arruolamento e la
formazione, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera h) prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo
militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e
funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di
cui alla lettera b) del presente comma. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,
dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La lettera i) prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del
personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando
l’applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della
qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654,
comma 1, e 1660, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, e in materia di trattamento
degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e
successive modificazioni. Trattandosi di disposizioni ordinamentali, nonché di conferma di
disposizioni vigenti, dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera l) prevede l’adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del

 

 

2012, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge,
e la revisione dei procedimenti disciplinari. Trattandosi di disposizioni di natura
ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti disciplinari, trattandosi di attività già
svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera m) prevede la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado
superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all’assetto organizzativo
del Corpo. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall’attuazione del
principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per
le procedure di avanzamento, trattandosi di attività già svolte dalle amministrazioni
interessate, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La lettera n) prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del
personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità
del servizio prestato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Posto l’espresso richiamo alla gratuità del servizio prestato, dall’attuazione del principio di
delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera o) prevede la regolamentazione della foggia e dell’uso dell’uniforme del
personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità
dell’appartenenza del Corpo all’Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando
l’uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale
richiamato in servizio per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate.
Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera p) prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della
qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa
Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove
esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e
dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma, confermando l’applicazione
delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui
all’articolo 1737, comma 6, del Codice dell’ordinamento militare. Trattandosi di disposizioni
di natura ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la formazione, trattandosi di attività già
svolta dalle amministrazioni interessate, si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera q) prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il
passaggio dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente
articolo. Trattandosi di disposizioni transitorie riferite a disposizioni di natura
ordinamentale, dall’attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 dispone che dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
I restanti commi 2, 3, 5 e 6 prevedono, rispettivamente:
il procedimento per l’esercizio della delega conferita al comma 1; —
la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive, con le modalità
e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1;
l’effettuazione degli interventi normativi previsti dai decreti legislativi apportando le
necessarie modificazioni al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
l’adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
Digitally signed by ALESSIO
GIFFI
ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(ali.” A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 -G.U. n. 219 del 2008)
Amministrazione proponente: Ministero della difesa
Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante “Integrazione delle attività
di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione
delle disposizioru in materia di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana
ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
Delega al Governo per la revisione della dlÌ.Sciplina del Corpo militare volontario e del
Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari
delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”.
PARTE I. ASPETIITECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di govemo.
Il presente provvedimento, in seguito ali’ emanazione del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, recante “Riorgaruzzazione dell’Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, è volto a
definire una disciplina unitaria, organica e coordinata -anche allo scopo di comporre
antinomie o eventuali vuoti normativi -del personale appartenente al Corpo militare e
a quello delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e delle
relative funzioni.
Il decreto legislativo n. 178 del 2012, innovando rispetto al passato, in merito al Corpo
militare e a quello delle Infermiere volontarie ha disposto, in sintesi, che: -il Corpo militare della CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario; -il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa
siano ausiliari delle Forze armate; -gli appartenenti ai due Corpi siano soci dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e
contribuiscano ali’ esercizio delle attività d’interesse pubblico dell’Associazione, le
modalità della loro appartenenza ali’ Associazione sono disciplinate dal relativo statuto
nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze armate.
Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, il Corpo
militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa restano
disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni
(Codice dell’ordinamento militare), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioru
regolamentari in materia di ordinamento militare).
Al fine di armonizzare la nuova disciplina recata del decreto legislativo n. 178 del 2012 e
quella contenuta nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico regolamentare in
materia di ordinamento militare, l’attuale intervento prevede due disposizioni di
diversa natura.
L’articolo 1, ai fini dell’armonizzazione complessiva della disciplina in materia, reca
disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in
materia di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze
armate.
L’articolo 2, dispone il conferimento al Governo, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, della delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione
della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze armate, prevista dal Codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
La disciplina vigente dei Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari
delle Forze armate è recata nel decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, ai
commi da 3 e 4 dell’articolo 5 risiedono le disposizioni che si riferiscono agli aspetti
generali dell’innovata disciplina: – il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in
congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei
commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza (comma
3); – il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere
volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, lapplicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1758 (trattamento economico delle infermiere volontarie)
del Codice dell’ordinamento militare (comma 4).
La disciplina contenuta nel Codice dell’ordinamento militare risiede nel libro V, al
Titolo IV, “Personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate” (artt. da
1626 a 1728, il Corpo militare e artt. da 1729 a 1775, il Corpo delle infermiere volontarie).
Vi sono, poi, alcune disposizioni riferite a fattispecie specifiche: l’articolo 20, in materia
di enti vigilati dal Ministero della difesa; gli articoli 196 e 197 riferiti, rispettivamente, ai
compiti in tempo di guerra e di grave crisi internazionale o di conflitto armato e
lorganizzazione dei servizi umanitari, quali attività delle componenti ausiliarie delle
Forze armate della Croce Rossa Italiana.
La disciplina contenuta nel Testo unico regolamentare in materia di ordinamento
militare risiede nel libro V, Titolo m, “Personale della Croce rossa italiana ausiliario
delle Forze armate” (artt. da 976 a 986, il Corpo militare e artt. da 987 a 1022, il Corpo
delle infermiere volontarie).
Molte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze
armate previste dal Codice dell’ordinamento militare e dal Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare quelle
riguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
L’attuale intervento, pertanto, è rivolto a: – modificare, all’articolo 1 (Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate
dall’Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di
Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate),
l’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante norme di diretta
applicazione; – prevedere i principi e criteri direttivi della delega dell’articolo 2 (Delega legislativa per
la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere
volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate) per
la modifica delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare per allinearle al
decreto legislativo n. 178 del 2012.

 

L’articolo 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 con la previsione della costituzione
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, quale persona giuridica di diritto privato,
ha disposto il trasferimento a essa, dal 1° gennaio 2016, delle funzioni già esercitate
dall’Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalità giuridica di diritto
pubblico, poi posto in liquidazione). Ha disposto, altresl, che dalla medesima data,
l’Associazione sia l’unica società nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul
territorio nazionale come organizzazione di soccorso volontario conforme alle
Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi
fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché
alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e
autorizzati dai menzionati atti.
L’Associazione è iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore
sezione organizzazioni di volontariato – con conseguente applicazione delle
disposizioni del “Codice del Terzo settore” di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n
117, e successive modificazioni; per quanto non diversamente disposto dal medesimo
decreto legislativo, viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel
settore umanitario ed è posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Essa è autorizzata all’esercizio delle attività d’interesse pubblico elencate al comma 4,
nonché ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
3) Iruidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigeuti.
Il provvedimento, all’articolo 1, reca previsioni normative che incidono, in termini di
diretta modifica, sul decreto legislativo 178 del 2012, in particolare: – articolo 1, comma 4, mediante l’inserimento della lettera t-bis) la previsione della
competenza sull’attività di formazione dei soccorritori militari (di cui all’articolo 213,
comma 1, lettera b), del Codice dell’ordinamento militare); – articolo 5:
1. al com.ma 2, terzo periodo, la sostituzione delle parole “di cui all’articolo 986, comma
1, lettera b),” con la locuzione “in servizio” che esplica la natura del richiamo;
2. al comma 3: la previsione di ulteriori figure professionali, in aggiunta alla categoria
dei medici, mediante l’inserimento delle parole “degli odontoiatri, dei veterinari, dei
biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi”; nonché con la sostituzione del secondo
periodo con uno nuovo “Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo,
allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze
armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina
militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010, e
successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
e successive modificazioni” (al fine di eliminare incertezze in sede applicativa, viene
chiarito in modo espresso che durante i periodi di richiamo per lo svolgimento
dell’attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al ruolo unico possiedono
lo status di militari in servizio e sono soggetti, dunque, alle disposizioni penali
militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale); – all’articolo 8, comma 2, con la soppressione di due periodi (ventunesimo e
ventiduesimo riferiti alla costituzione di una Fondazione riferita all’Associazione, con la
partecipazione dei Corpi ausiliari finalizzata all’assolvimento di compiti di interesse
pubblico).
L’articolo 2 reca la delega, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la
revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere

volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate
contenuta nel Codice dell’ordinamento militare.
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costihtzionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.
La delega di cui all’articolo 2 si pone in linea con le previsioni dell’articolo 76 della
Costituzione, con riguardo alla esaustiva e dettagliata determinazione dei principi e
criteri direttivi, al tempo indicato per lesercizio della stessa, nonché alla delimitazione
dell’oggetto.
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
La lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 prevede la revisione del corso di formazione
per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della
professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con
la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, confermando
lapplicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi
universitari di cui all’articolo 1737, comma 6, del Codice dell’ordinamento militare.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezzn
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costihtzione.
7)
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui ali’ articolo 118
della Costituzione.
L’Associazione della Croce Rossa Italiana è iscritta di diritto nel registro unico
nazionale del Terzo settore – sezione organizzazioni di volontariato – con conseguente
applicazione delle disposizioni del “Codice del Terzo settore” di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n 117, e successive modificazioni – per quanto non
diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo – viene definita di interesse
pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l alto
Patronato del Presidente della Repubblica.
Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazioue delle possibilità di
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
È stata verificata positivamente 1′ assenza di rilegificazioni; non sono presenti
disposizioni di delegificazione.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia ana/og(l all’esame del
Parlamento e relativo stato dell’iter.
In Parlamento sono stati presentati i seguenti progetti di legge: – A.S. 810 “Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce Rossa
Italiana richiamati alle armi” (assegnato, esame non iniziato); – A.S. 728 “Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti
al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana” (assegnato, esame non iniziato);

– A.C. 726 “Deleghe al Governo per il riordino dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana (da assegnare).
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurispn1denza ovvero della pendenza di giudizi di
costih1zionalità sul medesimo o analogo progetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto
analogo a quello previsto dal provvedimento.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
10) Analisi della compatibilità dell’interoento con l’ordinamento comunitario.
Non si ravvisano profili di incompatibilità con lordinamento comunitario, le
disposizioni relative al presente intervento incidono sull’ordinamento militare e dettano
la nuova disciplina dei Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle
Forze armate.
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul
medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti procedure d’infrazione vertenti sulla medesima o analoga
materia.
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi intemazionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
13) lndicnzioni delle linee prevalenti della giurispn1denza oiruero della pendenza di giudizi
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di
Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurispnidenza ovvero della pendenza di giudizi
innanzi alla Corte E11ropea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte
Europea dei Diritti dell’uomo sulle materie oggetto del provvedimento.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.
Non risultano indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione adottata sul
medesimo oggetto dagli Stati membri dell’Unione Europea.
PARTE ID. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità,
della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare
riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E’ stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
provvedimento.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislntivn per introdurre modificazioni ed integmzioni a
disposizioni vigenti.
Le disposizioni cui all’articolo 1 del presente provvedimento introducono modificazioni
e integrazioni – mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa – al decreto
legislativo n. 178 del 2012.
4) 111divid11azione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto non11ativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla
normativa vigente.
Le disposizioni del presente intervento normativo non hanno effetti retroattivi o di
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o
derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifiaz della presenza di deleghe aperte s11l medesime oggetto, anc/ze a carattere integrativo o
correttivo.
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congntenza dei termini
previsti per In loro adozione.
L’articolo 2 del presente provvedimento reca la delega legislativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, per la revisione della disciplina del Corpo
militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.
Il comma 1 dispone che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi per la
revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere
volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate
prevista dal Codice dell’ordinamento militare.
I decreti legislativi del comma 1 devono essere adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto,
per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione,
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della
ricerca.
Secondo i seguenti principi e criteri direttivi: – razionalizzazione degli ordinamenti di CMV (Corpo militare volontario) e CIV (Corpo
infermiere volontarie); ambiti di impiego; modalità di nomina degli incarichi di
ispettore CMV e ispettrice CIV e dei vertici territoriali; modalità di mobilitazione; – poteri del Ministro della difesa su attività ausiliaria alle FA svolta da CMV e CIV per
le quali sono attribuiti finanziamenti con convenzione;

– poteri del Ministro della difesa su attività ausiliaria alle Forze armate svolta da CMV e
CIV per le quali sono attribuiti finanziamenti con convenzione; – disposizioni sullo stato giuridico del personale CMV; adeguamento disposizioni sulla
disciplina (applicazione dei codici penali militari e alle disposizioni in materia di
disciplina militare previste per i militari in servizio) e revisione dei procedimenti
disciplinari; requisiti e modalità di avanzamento; – trattamento economico del personale del CMV richiamato in servizio; – regolamentazione della foggia e dell’uso dell’uniforme del personale del CMV; – revisione del corso di formazione per la qualifica di infermiera volontaria del CIV
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.
·
Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi saranno
effettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice dell’ordinamento militare di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
In considerazione della complessità della materia trattata e stante la neutralità
finanziaria dell’intervento, qualora uno o più decreti legislativi adottai ai sensi
dell’articolo 2 determinassero nuovi o maggiori oneri che non trovassero
compensazione al loro interno (in linea con l’articolo 17, comma 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”), essi saranno emanati
solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.
8) Verificn della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero i11dicnzione della necessità di
commissionare all’Istihito nazionale di statistica apposite elaborazioni statistid1e con correlata
indicazione nella relazione economico-finanziarin della sostenibilità dei relativi costi.
La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la
richiesta di elaborazioni statistiche.

 

Ammillistrnzione pro-ponente: Ministero della difesa
Titolo del provvedimento: Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate
dall’Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di
Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la revisione della
disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
SINTESI DELL’ AIRE PRINCIPALI CONCLUSIONI
L’obiettivo dell’intervento normativo, dopo lemanazione del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I. ), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, è volto a definire
una disciplina unitaria, organica e coordinata – anche allo scopo di comporre antinomie o
eventuali vuoti normativi – del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle
Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni.
L’esigenza di intervenire si è posta poiché molte delle disposizioni sul personale della Croce
Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate previste dal Codice dell’ordinamento militare e
dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in
particolare quelle riguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto
previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Occorre, quindi, procedere
alla revisione di tali disposizioni.
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE
Il provvedimento prevede due diverse disposizioni. Una prima disposizione reca norme di
diretta applicazione per la modifica di alcuni articoli del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178 in materia di Corpi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle
Forze armate, al fine di eliminare alcune criticità; una seconda disposizione reca la delega al
Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle
Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze
armate, prevista dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni.
Il decreto legislativo n.178 del 2012, all’articolo 5, in merito al Corpo militare e a quello delle
Infermiere volontarie, ha disposto che: – il Corpo militare della CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario; – il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa siano
ausiliari delle Forze armate; – gli appartenenti ai due Corpi siano soci dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e
contribuiscano ali’ esercizio delle attività d’interesse pubblico dell’Associazione, le modalità
della loro appartenenza ali’ Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto
della loro funzione ausiliaria delle Forze armate.

 

In merito al medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con riguardo al
Corpo militare volontario, sono state rilevate, nel tempo, alcune criticità.
In particolare, il comma 3 prevede, nella prima parte, che il Corpo militare volontario è
costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico, che
non è soggetto ai codici penali nùlitari e alle disposizioni in materia di disciplina nùlitare
del Codice dell’ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare a eccezione di quelle del congedo. La disposizione ha dato
origine a incertezze in sede applicativa, che sono state risolte nel senso di ritenere che il
personale del Corpo militare volontario, quando richiamato in servizio per l’attività
ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in
materia di disciplina militare. E’ necessario, dunque, correggere la disposizione in base a
quanto emerso in sede applicativa, con la previsione esplicita che, durante i periodi di
richiamo per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al
Corpo militare volontario hanno lo stntus di militari in servizio e sono soggetti alle
disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.
In merito alla seconda parte del comma 3 dell’articolo 5, è emersa l’esigenza di estendere le
categorie direttive del personale del Corpo militare volontario (medici, farmacisti e
commissari) a ulteriori professionalità (odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici,
psicologi) ritenute necessarie, sia per l’assolvimento dell’attività ausiliaria delle Forze
armate, sia per il concorso alle altre attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione
della Croce Rossa Italiana.
In riferimento al comma 2, terzo periodo, dell’articolo 5, sul richiamo del personale del
Corpo militare volontario, da disporre in ogni caso senza assegni, è stata rilevata la non
correttezza del rinvio all’articolo 986, comma 1, lettera b) del Codice dell’ordinamento
militare – sui richiami in servizio dei militari in congedo – trattandosi, per il personale del
Corpo militare volontario, di richiami nd lloc effettuati con procedura e da autorità diverse.
E’ necessario modificare e sopprimere tale rinvio.
Un’altra questione riguarda l’articolo 8, comma 2 che prevede che, per l’assolvimento di
compiti di interesse pubblico, l’Associazione della Croce Rossa Italiana, con la
partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione anche con soggetti pubblici e
privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell’Associazione e con la
quale il Ministero della difesa può stipulare direttamente la convenzione per il
finanziamento dell’attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare
volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie. In attuazione, è stata costituita la
“Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate” che, dall’atto della sua
costituzione, il 6 aprile 2018, e sino a oggi, non ha mai operato, essendo stata considerata
foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo; è stata ravvisata l esigenza di
prevedere l’estinzione, sopprimendo le disposizioni che ne prevedono la costituzione.
Infine, allo scopo di porre in linea con il decreto legislativo n. 178 del 2012 la disciplina
contenuta nel Codice dell’ordinamento militare e nel testo unico regolamentare in materia
di ordinamento militare, l attuale intervento prevede la delega al Governo ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina
del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione
della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con i
seguenti principi e criteri correttivi:

– razionalizzazione degli ordinamenti del Corpo nùlitare volontario e del Corpo Infermiere
volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di
pronta operatività e definizione degli ambiti di impiego e dei compiti dei due Corpi
nell’assolvimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate; – revisione delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell’Ispettore nazionale
del Corpo nùlitare volontario e dell’Ispettrice nazionale del Corpo Infermiere volontarie,
nonché dei vertici territoriali dei due Corpi; – revisione delle modalità di mobilitazione dei due Corpi; – adeguamento delle disposizioni sui poteri del Ministro della difesa in riferimento
all’attività ausiliaria delle Forze armate svolta dai due Corpi, per il cui assolvimento sono
attribuiti finanziamenti con convenzioni tra il Ministero della difesa e lAssociazione
della CRI; – costituzione del ruolo unico del personale del Corpo nùlitare volontario, definizione delle
modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo
unico, adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note
caratteristiche, nonché rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento,
comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo larruolamento anche del
personale femminile e la qualità di socio dell’Associazione della CRI degli aspiranti; – revisione della gerarchia dei gradi nùlitari del personale del Corpo nùlitare volontario
secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con
la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, nonché adeguamento delle
disposizioni sullo stato giuridico, compreso il richiamo in servizio, confermando
lapplicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della
qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro; – adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 178 del 2012 (applicazione dei
codici penali nùlitari e alle disposizioni in materia di disciplina nùlitare previste per i
nùlitari in servizio) e revisione dei procedimenti disciplinari; – revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale
del Corpo nùlitare volontario; – revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo
nùlitare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato
ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 178 del 2012; – regolamentazione della foggia e dell’uso dell’uniforme del personale del Corpo militare
volontario, assicurando la chiara riconoscibilità; – revisione del corso di formazione per la qualifica di infermiera volontaria del Corpo
Infermiere volontarie della CRI secondo criteri di valorizzazione della professionalità
rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione
degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo.
2. OBIETIIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI
2.1 Obiettivi generali e specifici.
L’obiettivo dell’intervento normativo è quell!o di definire una disciplina unitaria, organica e
coordinata del personale appartenente al Corpo nùlitare e a quello delle Infermiere
volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni a seguito
dell’emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante “Riorganizzazione

dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183”.
2.2 Indicatori e valori di riferimento
L’efficacia del provvedimento sarà valutata una volta messa a regime la nuova disciplina.
3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE
L’opzione scelta è lintervento legislativo.
L’opzione zero è stata scartata poiché lobiettivo, dopo lemanazione del decreto legislativo
28 settembre 2012, n. 178, recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, è quello di
interveniie per poter definire una disciplina unitaria, organica e coordinata – anche allo
scopo di comporre antinomie o eventuali vuoti normativi – del personale appartenente al
Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana e delle relative funzioni.
Non sussistono opzioni alternative all’intervento legislativo, tenuto conto che la revisione
della disciplina del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere
volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana può avveniie solo mediante un
intervento legislativo.
4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA – principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività
Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta.
4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari. – principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di rni alln sezione 1
La nuova disciplina consente di regolare in modo unitario, organico e coordinato il
personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni; sia sotto il profilo della
complessiva razionalizzazione degli ordinamenti, sia sotto il profilo delle modalità di
mobilitazione, secondo le specificazioni indicate nei principi e criteri direttivi della delega. – distribuzione temporale degli effetti considerati
Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall’entrata in vigore del presente
provvedimento, per quanto concerne le disposizioni di diretta applicazione che novellano
il decreto legislativo n. 178 del 2012; mentre, per la revisione complessiva degli ordinamenti
del Corpo militare volontario e del corpo delle Infermiere volontarie, gli effetti potranno
essere considerati, a seguito dell’attuazione della delega, dopo l’entrata in vigore del
relativo decreto legislativo.

 

4.2 Impatti specifici
A) Effetti sulle PMJ (Test PMI)
Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle
micro, piccole e medie imprese.
L’intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri
informativi a carico di cittadini e imprese e non incide su costi o oneri amministrativi.
B)
paese
Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del
L’intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento
concorrenziale del mercato e sulla competitività, poiché è rivolto alla disciplina del Corpo
militare volontario e del corpo delle Infermiere volontarie.

C)
Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o
eliminati a carico di cittadini e imprese.
Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.
O) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.
L’intervento regolatorio non recepisce direttive europee.
4.3 Motivazione dell’opzione preferita.
5. MODALIT A’ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO
5.1 Attuazione
L’opzione scelta è stata ritenuta l’unica percorribile, atteso che la revisione della disciplina
del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana può avvenire solo mediante un intervento
legislativo.
I soggetti responsabili, in via primaria, dell’attuazione dell’intervento sono il Ministero
della difesa, il Ministro della salute e le amministrazioni concertanti per le parti di rispettiva
competenza, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro dell’università e della ricerca.
5.2 Monitoraggio
Il Ministero della difesa seguirà l’esecuzione e l’eHettiva attuazione dell’intervento e ne
curerà il monitoraggio.
CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AlR
Il provvedimento non ha formato, in sé, oggetto di procedure di consultazione.
PERCORSO DI VALUTAZIONE
Il
percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto in ambito
interministeriale, con Corpo militare e quello delle Infermiere volontarie, nonché
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.

 

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Integrazione delle attività di interesse pub
blico
esercitate
dall’Associazione
della
Croce Rossa italiana e revisione delle dispo
sizioni in materia di Corpi dell’Associazione
della Croce Rossa italiana ausiliari delle
Forze armate)
1. Al decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, sono apportate le seguenti mo
dificazioni:
a) all’articolo 1, comma 4, dopo la let
tera t) è aggiunta la seguente:
« t-bis) svolgere attività di formazione
dei soccorritori militari di cui all’articolo
213, comma 1, lettera b), del codice dell’or
dinamento militare, di cui al decreto legisla
tivo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità
stabilite con apposita convenzione stipulata
con il Ministero della difesa »;
b) all’articolo 5:
1) al comma 2, terzo periodo, le pa
role: « di cui all’articolo 986, comma 1, let
tera b), » sono sostituite dalle seguenti: « in
servizio »;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le pa
role: « dei medici, » sono inserite le se
guenti: « degli odontoiatri, dei veterinari, dei
biologi, dei fisici, dei chimici, degli psico
logi, »;
2.2) il secondo periodo è sostituito
dal seguente: « Il personale appartenente al
ruolo di cui al primo periodo, allorché è ri
chiamato in servizio per lo svolgimento del
l’attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposi
zioni in materia di disciplina militare previ
ste per i militari in servizio dal citato codice
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e
dal testo unico di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica n. 90 del 2010 »;
c) all’articolo 8, comma 2, i periodi
ventunesimo e ventiduesimo sono soppressi.
2. La Fondazione per le attività ausiliarie
della Croce rossa italiana alle Forze armate,
costituita
in
attuazione dell’articolo 8,
comma 2, ventunesimo e ventiduesimo pe
riodo, del citato decreto legislativo n. 178
del 2012, è estinta. In esito alla procedura di
liquidazione secondo le disposizioni del co
dice civile, la parte di patrimonio residuo è
devoluta all’Associazione della Croce Rossa
italiana.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
al
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della fi
nanza pubblica. Le amministrazioni compe
tenti provvedono agli adempimenti ivi previ
sti con le risorse umane, strumentali e finan
ziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
(Delega per la revisione della disciplina del
Corpo militare volontario e del Corpo delle
infermiere volontarie dell’Associazione della
Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze
armate)
1. Il Governo è delegato ad adottare, en
tro dodici mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub
blica, uno o più decreti legislativi per la re
visione della disciplina del Corpo militare
volontario e del Corpo delle infermiere vo
lontarie dell’Associazione della Croce Rossa
italiana ausiliari delle Forze armate prevista
dal codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformità con le Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli
aggiuntivi e nel rispetto dei princìpi fonda
mentali e delle regole definiti dal Movi
mento internazionale di Croce Rossa e Mez
zaluna Rossa, nonché dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli ordinamenti,
rispettivamente, del Corpo militare volonta
rio e del Corpo delle infermiere volontarie,
secondo criteri di funzionalità ed efficienza,
per rispondere alle esigenze di pronta opera
tività nell’assolvimento dell’attività ausiliaria
delle Forze armate e nel concorso alle altre
attività di interesse pubblico di cui all’arti
colo 1, comma 4, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, salvaguardando le
competenze del Presidente nazionale della
Croce Rossa italiana, nonché quelle dell’I
spettore nazionale del Corpo militare volon
tario e dell’Ispettrice nazionale del Corpo
delle infermiere volontarie;
b) definizione degli ambiti di impiego e
dei compiti, rispettivamente, del Corpo mili
tare volontario e del Corpo delle infermiere
volontarie nell’assolvimento dell’attività au
siliaria delle Forze armate, secondo criteri di
aderenza alle esigenze dello strumento mili
tare per gli interventi sul territorio nazionale
e nelle operazioni militari all’estero;
c) revisione, secondo criteri di armoniz
zazione, delle modalità di nomina e della
durata degli incarichi dell’Ispettore nazionale
del Corpo militare volontario e dell’Ispet
trice nazionale del Corpo delle infermiere
volontarie, nonché dei vertici territoriali dei
due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno
dei due Corpi, due o più viceispettori nazio
nali nominati dal Presidente nazionale della
Croce Rossa italiana, previo parere, rispetti
vamente, dell’Ispettore nazionale del Corpo
militare volontario e dell’Ispettrice nazionale
del Corpo delle infermiere volontarie, ov
vero, per delegazione del Presidente nazio
nale, dai rispettivi ispettori nazionali; d) revisione, secondo criteri di armoniz
zazione, delle modalità di mobilitazione del
Corpo militare volontario e del Corpo delle
infermiere volontarie;
e) adeguamento delle disposizioni in
materia di poteri del Ministro della difesa in
riferimento all’attività ausiliaria delle Forze
armate svolta dal Corpo militare volontario
e dal Corpo delle infermiere volontarie, per
il cui assolvimento sono attribuiti finanzia
menti mediante convenzioni tra il Ministero
della difesa e l’Associazione della Croce
Rossa italiana ai sensi degli articoli 8,
comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto le
gislativo n. 178 del 2012;
f) costituzione del ruolo unico del per
sonale del Corpo militare volontario, di cui
all’articolo 5, comma 3, del decreto legisla
tivo n. 178 del 2012, e definizione delle mo
dalità di arruolamento, dei limiti di età e
delle altre cause di cessazione dal ruolo
unico, nonché adeguamento delle disposi
zioni in materia di documenti matricolari e
note caratteristiche;
g) rimodulazione dei requisiti e delle
procedure di arruolamento del personale del
Corpo militare volontario, comprese le mo
dalità di nomina e la formazione, preve
dendo l’arruolamento anche del personale
femminile, nonché la qualità di socio del
l’Associazione della Croce Rossa italiana
degli aspiranti;
h) revisione della gerarchia dei gradi
militari del personale del Corpo militare vo
lontario secondo criteri rispondenti alle
nuove esigenze organizzative e funzionali
connesse con la definizione degli ambiti di
impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla
lettera b);
i) adeguamento delle disposizioni in
materia di stato giuridico del personale del
Corpo militare volontario, compreso il ri
chiamo in servizio, confermando l’applica
zione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della quali
fica di pubblico ufficiale e di conservazione
del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654,
comma 1, e 1660, comma 2, del citato co
dice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, e in materia di trattamento degli im
piegati privati richiamati alle armi, di cui
alla legge 10 giugno 1940, n. 653;
l) adeguamento delle disposizioni in
materia di disciplina secondo quanto previ
sto dall’articolo 5, comma 3, secondo pe
riodo, del decreto legislativo n. 178 del
2012, come sostituito dall’articolo 1, comma
1, lettera b), numero 2.2), della presente
legge, e revisione dei procedimenti discipli
nari;
m) revisione dei requisiti e delle moda
lità di avanzamento al grado superiore del
personale del Corpo militare volontario, in
aderenza all’assetto organizzativo del Corpo;
n) revisione delle disposizioni in mate
ria di trattamento economico del personale
del Corpo militare volontario richiamato in
servizio, ferma restando la gratuità del ser
vizio
prestato ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo n. 178 del
2012;
o) regolamentazione della foggia e del
l’uso dell’uniforme del personale del Corpo
militare volontario, assicurando la chiara ri
conoscibilità dell’appartenenza del Corpo al
l’Associazione della Croce Rossa italiana e
confermando l’uso delle stellette a cinque
punte come segno dello stato giuridico di
militare del personale richiamato in servizio
per lo svolgimento dell’attività ausiliaria
delle Forze armate;
p) revisione del corso di formazione
per il conseguimento della qualifica di infer
miera volontaria del Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa italiana se
condo criteri di valorizzazione della profes
sionalità rispondenti alle nuove esigenze or
ganizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei com
piti del Corpo di cui alla lettera b) del pre
sente comma, confermando l’applicazione
delle disposizioni in materia di riconosci
mento dei crediti formativi universitari di
cui all’articolo 1737, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010;
q) previsione di disposizioni transitorie
intese ad agevolare il passaggio dalla vi
gente normativa a quella adottata dai decreti
legislativi di cui al presente articolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro della di
fesa e del Ministro della salute, di concerto,
per i profili di rispettiva competenza, con il
Ministro per la pubblica amministrazione,
con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’università e
della ricerca. Gli schemi dei decreti legisla
tivi, corredati di relazione tecnica, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 di
cembre 2009, n. 196, che dia conto della
neutralità finanziaria dei medesimi ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti
e
dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l’espressione
del parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per materia e per i profili finan
ziari, le quali si pronunciano entro sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso
tale termine, i decreti possono essere adot
tati anche in mancanza del parere. Se il ter
mine per l’espressione del parere parlamen
tare scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1
o successivamente, quest’ultimo termine è
prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Governo può adottare di
sposizioni integrative e correttive, con le
modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo. 4. Dall’attuazione dei decreti legislativi di
cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pub
blica. Le amministrazioni interessate provve
dono agli adempimenti di rispettiva compe
tenza con le risorse umane, strumentali e fi
nanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai
sensi del presente articolo sono effettuati ap
portando le necessarie modificazioni al co
dice dell’ordinamento militare di cui al de
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di or
dinamento militare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, le modificazioni occorrenti per l’ade
guamento ai decreti legislativi adottati ai
sensi del presente articolo

Cosa significa “ddl”?

Disegno di legge (d.d.l.) artt. Atto d’iniziativa legislativa deliberato dal Governo. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.

Cosa significa la sigla ddl?

Disegno di legge

I disegni di legge (spesso abbreviati in “ddl”), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati, sono pubblicati nel sito Internet nel più breve tempo possibile.

 

Quando entra in vigore un ddl?

La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.

  • Related Posts

    Certificates

      RAJA-SHAHED-JASPER-CERTIFICATE Raja-Shahed-DeepSeek   

    Dritto e Rovescio, Capezzone a tutto tondo – Remigrazione e voti contro il governo? Ecco p

    Dritto e Rovescio, Capezzone a tutto tondo: “Remigrazione e voti contro il governo? Ecco p…” Immigrazione irregolare, rimpatri e il nodo della “remigrazione” al centro della puntata di “Dritto e…

    You Missed

    Certificates

    • By admin
    • September 11, 2026
    • 6 views

    Dritto e Rovescio, Capezzone a tutto tondo – Remigrazione e voti contro il governo? Ecco p

    • By admin
    • September 11, 2026
    • 6 views
    Dritto e Rovescio, Capezzone a tutto tondo – Remigrazione e voti contro il governo? Ecco p

    DDL CRICM – Senato della Repubblica –

    • By admin
    • September 11, 2026
    • 6 views

    CORPO MILITARE CMCRI

    • By admin
    • September 11, 2026
    • 5 views

    Two sides of coin only time has changed

    • By admin
    • September 10, 2026
    • 11 views
    Two sides of coin only time has changed

    Sanzioni Sanction Isreal – e stop alle importazioni: perché 11 paesi hanno deciso di sfidare Israele sulla Cisgiordania

    • By admin
    • September 9, 2026
    • 10 views