{"id":269,"date":"2026-04-24T12:40:38","date_gmt":"2026-04-24T12:40:38","guid":{"rendered":"https:\/\/shahed.org\/news\/?p=269"},"modified":"2026-04-24T15:00:11","modified_gmt":"2026-04-24T15:00:11","slug":"odv-bilancio-annuale-come-si-fa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shahed.org\/news\/2026\/04\/24\/odv-bilancio-annuale-come-si-fa\/","title":{"rendered":"ODV &#8211; BILANCIO ANNUALE COME SI FA"},"content":{"rendered":"<figure class=\"social-icon\">\n<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img-responsive margin-single wp-post-image alignleft\" src=\"https:\/\/www.retisolidali.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Foto-Reti-1-FotoReti-639x460.webp\" sizes=\"100vw\" alt=\"deposito del bilancio nel RUNTS\" width=\"639\" height=\"460\"><\/figure>\n<h2><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>IL DEPOSITO DEL BILANCIO NEL RUNTS. ECCO COME FARE, VELOCE E BENE<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>LINK 1<\/p>\n<h1><span style=\"color: #800080;\"><a style=\"color: #800080;\" href=\"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/LEGGE-ASSOCIAZIONE-ln_383_2000.pdf\">LEGGE &#8211; ASSOCIAZIONE ln_383_2000<\/a><\/span><\/h1>\n<p>LINK &#8211; Legge<\/p>\n<h1><a href=\"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/RUNTS_guida-deposito-bilancio.pdf\">RUNTS_guida-deposito-bilancio<\/a><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Ogni associazione deve approvare il bilancio consuntivo dell\u2019anno precedente. Quelle iscritte al Registro Unico, dopo l\u2019approvazione, devono depositarlo nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario. Un articolo che spiega passo passo come fare<\/h3>\n<p class=\"bold color-black\">di\u00a0<a class=\"color-black\" href=\"https:\/\/www.retisolidali.it\/author\/affanni\/\">Alessio Affanni<\/a><\/p>\n<div class=\"row time-border\">\n<div class=\"col-md-6\">\n<p class=\"nopadding nomargin\">05 Giugno 2025<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-6\">\n<p class=\"nopadding nomargin reading-time\"><i class=\"ti-timer\"><\/i>\u00a07 MINUTI di lettura<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-4\">\n<p class=\"nopadding nomargin\">ASCOLTA L&#8217;ARTICOLO<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-8\">\n<p><audio id=\"myAudio\" controls=\"controls\" data-mce-fragment=\"1\"><\/audio><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p><strong>Ogni associazione ha l\u2019obbligo di approvare annualmente il bilancio consuntivo dell\u2019anno precedente<\/strong>. L\u2019art. 20 del Codice Civile (da considerare applicabile ad ogni tipo di associazione) stabilisce infatti che l\u2019organo amministrativo deve convocare l\u2019assemblea dei soci almeno una volta all\u2019anno per l\u2019approvazione.<\/p>\n<p>Un adempimento richiesto non solo agli ETS, ma a tutte le associazioni. Alle\u00a0<strong>iscritte al RUNTS<\/strong>\u00a0(e quindi\u00a0<strong>ODV, APS o ETS<\/strong>) \u00e8 richiesto inoltre di\u00a0<strong>depositare nel RUNTS il bilancio approvato<\/strong>, anche se l\u2019associazione \u00e8 stata momentaneamente inattiva. Anche in questi casi, infatti, l\u2019organo amministrativo \u00e8 tenuto a convocare l\u2019assemblea, per rendere conto del proprio operato e consentire ai soci di monitorarlo, ma anche per obblighi di trasparenza.<\/p>\n<figure id=\"attachment_35878\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-35878\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img-responsive wp-image-35878 size-full\" src=\"https:\/\/www.retisolidali.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Screenshot-2025-06-05-151842.webp\" sizes=\"(max-width: 724px) 100vw, 724px\" srcset=\"https:\/\/www.retisolidali.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Screenshot-2025-06-05-151842.webp 724w, https:\/\/www.retisolidali.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Screenshot-2025-06-05-151842-300x101.webp 300w\" alt=\"deposito del bilancio nel RUNTS\" width=\"724\" height=\"243\"><figcaption id=\"caption-attachment-35878\" class=\"wp-caption-text\">Il deposito del bilancio nel RUNTS deve avvenire ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio finanziario. Per le associazioni il cui esercizio coincida con l\u2019anno solare (la maggior parte), il termine \u00e8 il 30 giugno.<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>Quali modelli si utilizzano?<\/strong><\/h3>\n<p>Con\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2020\/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 39\/2020<\/a><\/strong>\u00a0sono stati approvati i modelli di bilancio che gli enti del Terzo settore sono tenuti ad utilizzare:<\/p>\n<p>lo stato patrimoniale (modello A);<br>\nil rendiconto gestionale (modello B), con l\u2019indicazione dei proventi e degli oneri dell\u2019ente;<br>\nla relazione di missione (modello C) che illustra le poste di bilancio, l\u2019andamento economico e gestionale dell\u2019ente e le modalit\u00e0 di perseguimento delle finalit\u00e0 statutarie;<br>\nil rendiconto per cassa (modello D).<\/p>\n<p>L\u2019art. 13 del Codice del Terzo settore consente agli ETS senza personalit\u00e0 giuridica\u00a0con ricavi, rendite, proventi o qualunque altro tipo di\u00a0<strong>entrate non superiori a 300mila euro<\/strong>\u00a0di redigere il bilancio di esercizio utilizzando il modello D, nella\u00a0forma cio\u00e8 del\u00a0<strong>rendiconto per cassa<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli altri ETS senza personalit\u00e0 giuridica che superano questo limite di entrate, o che decidono di non avvalersi della possibilit\u00e0 di redigere un rendiconto per cassa, devono redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.<\/p>\n<p>Quelli con personalit\u00e0 giuridica, invece, possono adottare il modello di rendiconto per cassa solo se hanno conseguito entrate non superiori a 60mila euro.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>personalit\u00e0 giuridica<\/strong>\u00a0viene acquisita quando l\u2019ETS abbia un atto costitutivo e uno statuto redatti dal notaio e un patrimonio di garanzia a tutela dei creditori: in pratica la personalit\u00e0 giuridica d\u00e0 all\u2019ente un\u2019autonomia patrimoniale con cui far fronte ai propri debiti, senza coinvolgere in maniera solidale anche il patrimonio degli amministratori.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-280 alignleft\" src=\"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/NAILS.jpg\" alt=\"\" width=\"651\" height=\"435\"><\/p>\n<p>Per le associazioni il patrimonio richiesto dal Codice del Terzo settore \u00e8 di almeno 15mila euro. Queste associazioni sono anche dette \u201criconosciute\u201d, in base alle disposizioni del Codice Civile, per distinguerle dalle associazioni senza personalit\u00e0 giuridica, dette \u201cnon riconosciute\u201d. Quindi\u00a0<strong>la qualifica di ODV, APS o ETS non va confusa con la qualifica di \u201cpersona giuridica\u201d o di \u201cassociazione riconosciuta\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019ente abbia la\u00a0<strong>qualifica fiscale di \u201cente commerciale\u201d<\/strong>, ossia abbia svolto esclusivamente o principalmente attivit\u00e0 in forma commerciale, dovr\u00e0 comunque adottare il bilancio di esercizio in forma completa (modello A, B e C).<\/p>\n<p>Gli\u00a0enti del Terzo settore\u00a0con\u00a0entrate\u00a0superiori ad un milione di euro\u00a0devono\u00a0invece redigere\u00a0ogni anno il\u00a0<strong>bilancio sociale<\/strong>, un particolare modello di bilancio nel quale vengono illustrati, tra gli altri elementi, la natura dell\u2019attivit\u00e0 esercitata e le dimensioni dell\u2019ente, anche per la valutazione dell\u2019impatto sociale delle attivit\u00e0 svolte.<\/p>\n<p>Per comprendere se si debba redigere un bilancio in forma completa o se sia sufficiente il solo rendiconto per cassa si dovr\u00e0 tenere conto del volume complessivo di entrate risultanti dal bilancio dell\u2019esercizio precedente a quello che si deve rendicontare.<\/p>\n<p>Sono tenute ad adottare questi modelli di bilancio\u00a0<strong>anche le associazioni tuttora iscritte all\u2019Anagrafe delle ONLUS e non ancora iscritte al RUNTS<\/strong>. Lo ha chiarito la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Nota-19740-del-29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021<\/a>, che spiega: \u00able entrate e le uscite delle attivit\u00e0 istituzionali (previste nel proprio statuto) andranno indicate nella sezione \u201cattivit\u00e0 di interesse generale\u201d, mentre nella voce \u201cattivit\u00e0 diverse\u201d potranno essere indicate le entrate e le uscite derivanti da eventuali attivit\u00e0 connesse\u00bb.<\/p>\n<h3><strong>L\u2019approvazione del bilancio in assemblea<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019approvazione del bilancio deve avvenire in base alle disposizioni dello statuto di ciascuna associazione. L\u2019organo amministrativo (in molti casi indicato come Consiglio Direttivo) predispone il progetto di bilancio e lo approva in una propria riunione e, a seguire, convoca l\u2019assemblea dei soci per sottoporlo alla sua approvazione. Se lo statuto, ad esempio, indica che il bilancio deve essere approvato dall\u2019assemblea, ogni anno, entro il 30 aprile, bisogna predisporre il bilancio e convocare l\u2019assemblea entro tale termine (considerando anche tempi e modalit\u00e0 di convocazione). Si tratter\u00e0 di un\u2019<strong>assemblea convocata in via ordinaria<\/strong>, quindi, pur essendovi l\u2019obbligo di convocare tutti i soci, in seconda convocazione potr\u00e0 deliberare qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o tramite delega. La riunione potr\u00e0 svolgersi anche in videoconferenza: il Codice del Terzo settore, all\u2019art. 24 comma 4, lo consente a tutti gli ETS, purch\u00e8 non sia espressamente vietato nell\u2019atto costitutivo o nello statuto.<\/p>\n<p>Per le associazioni che non sono ETS invece le riunioni assembleari in videoconferenza sono consentite dal Decreto Legge n. 202 del 2024 (il \u201cDecreto Milleproroghe\u201d), che ha esteso questa possibilit\u00e0, gi\u00e0 prevista negli anni precedenti, fino al 31 dicembre 2025.<\/p>\n<h3><strong>Il rendiconto per cassa<\/strong><\/h3>\n<p>Il rendiconto per cassa (il modello D) \u00e8 il pi\u00f9 utilizzato. Sono previste due colonne temporali: va compilata quindi anche la colonna relativa all\u2019anno precedente a quello che si sta rendicontando (i cui importi dovranno ovviamente coincidere con il bilancio approvato nell\u2019anno precedente). Va indicato 0,00 euro nelle voci o sezioni del bilancio prive di importi, senza eliminare alcuna sezione, trattandosi di un modello a schema \u201cfisso\u201d. Sono consentite, eventualmente, ulteriori suddivisioni di voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell\u2019alfabeto, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio.<\/p>\n<p>Nella\u00a0<strong>sezione A<\/strong>\u00a0vanno riportate le uscite e le entrate<em>\u00a0<\/em>riferite alle\u00a0<strong>attivit\u00e0 di interesse generale<\/strong>\u00a0(ossia le\u00a0<strong>attivit\u00e0 istituzionali, indicate nello statuto associativo<\/strong>), che sono quelle svolte in via esclusiva o principale.<\/p>\n<p>Nella\u00a0<strong>sezione B<\/strong>\u00a0vanno indicate invece le eventuali uscite ed entrate derivanti da\u00a0<strong>attivit\u00e0 diverse<\/strong>\u00a0(da quelle istituzionali) che un\u2019associazione pu\u00f2 aver svolto, in via secondaria e strumentale (se \u00e8 previsto nello statuto che possa svolgerle e abbia deliberato di svolgerle). Questo tipo di attivit\u00e0, di natura commerciale, pu\u00f2 essere svolto entro precisi limiti: i ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive conseguite dall\u2019associazione o, in alternativa, non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi sostenuti dall\u2019associazione. L\u2019organo di amministrazione dovr\u00e0 documentare il carattere secondario e strumentale di queste attivit\u00e0 in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.<\/p>\n<p>Nella\u00a0<strong>sezione C<\/strong>\u00a0vanno indicate uscite e entrate derivanti da attivit\u00e0 di raccolta fondi occasionali o abituali e nella\u00a0<strong>sezione D<\/strong>\u00a0le uscite e le entrate derivanti da eventuali attivit\u00e0 finanziarie e patrimoniali relative a rapporti bancari, a investimenti finanziari o al patrimonio edilizio (ad esempio, un immobile dell\u2019associazione dato in affitto).<\/p>\n<p>Nella\u00a0<strong>sezione E<\/strong>\u00a0vanno eventualmente indicate, in via residuale, le uscite e le entrate di supporto generale che non rientrano nelle altre sezioni.<\/p>\n<p>Il CSV Lazio, per aiutare ODV e APS in questo adempimento, ha elaborato lo\u00a0<strong>schema di rendiconto per cassa in formato Excel<\/strong>, a compilazione guidata. Il modello \u00e8 scaricabile, insieme alle istruzioni d\u2019uso, dal\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/volontariatolazio.it\/servizi\/consulenze\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">sito del CSV Lazio<\/a><\/strong>, nella sezione \u201cSupporto alla redazione del rendiconto per cassa\u201d.<\/p>\n<p>Se l\u2019<a href=\"https:\/\/www.retisolidali.it\/category\/volontariati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>associazione<\/strong><\/a>\u00a0ha svolto, nel medesimo anno,\u00a0<strong>attivit\u00e0 di raccolta fondi occasionali<\/strong>\u00a0dovr\u00e0 redigere anche un\u00a0<strong>rendiconto separato, per ciascuna iniziativa di raccolta fondi<\/strong>\u00a0<strong>realizzata<\/strong>\u00a0da cui risultino, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascun evento. Il rendiconto, con la relativa relazione illustrativa, deve essere redatto secondo lo schema previsto nelle\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/notizie\/Documents\/Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore<\/a><\/strong>. Il rendiconto di ogni singola raccolta fondi occasionale effettuata dovr\u00e0 essere trasmesso al RUNTS insieme al bilancio consuntivo.<\/p>\n<h3><strong>Il deposito del bilancio nel RUNTS<\/strong><\/h3>\n<p>Il deposito del bilancio nel RUNTS deve avvenire\u00a0<strong>ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio finanziario<\/strong>. Per le associazioni il cui esercizio coincida con l\u2019anno solare, ossia inizi il 1\u00b0 gennaio e finisca al 31 dicembre (ed \u00e8 la condizione della maggior parte delle associazioni), questo termine coincider\u00e0 con il 30 giugno.<\/p>\n<p>Per il deposito del bilancio nel RUNTS, occorre\u00a0<strong>accedere sul portale RUNTS e richiedere l\u2019operazione \u201cDeposito bilancio\u201d<\/strong>. Andr\u00e0 indicato l\u2019anno di riferimento del bilancio che si sta depositando: quindi ad esempio va indicato l\u2019anno 2024 se si sta depositando il bilancio consuntivo del 2024 entro il 30 giugno 2025.<\/p>\n<p><strong>A partire da marted\u00ec 10 giugno 2025 \u2013 secondo un comunicato diffuso in queste ore dal Ministero del Lavoro \u2013\u00a0 sar\u00e0 introdotta una sostanziale modifica alla piattaforma del RUNTS nella sezione dedicata al deposito del bilancio\/rendiconto per cassa. Nella schermata \u201cDati principali\u201d, vicino a \u201cAnno di riferimento\u201d sar\u00e0 aggiunto il campo \u201cTotale entrate\u201d, in cui andr\u00e0 inserito il valore presente:<\/strong><br>\n<strong>nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce \u201cTotale proventi e ricavi\u201d;<\/strong><br>\n<strong>nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce \u201cTotale entrate della gestione\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Per informazioni pi\u00f9 specifiche \u00e8 possibile visitare\u00a0<a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/notizie\/pagine\/runts-nuova-funzionalita-per-il-deposito-dei-bilanci\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>questo link<\/strong>.\u00a0<\/a><\/p>\n<p>L\u2019accesso al RUNTS potr\u00e0 essere effettuato dal presidente e rappresentante legale dell\u2019associazione o da un altro soggetto legittimato (ad esempio uno dei componenti dell\u2019organo amministrativo gi\u00e0 indicati nel RUNTS). Solo per il deposito del bilancio, pu\u00f2 provvedere all\u2019accesso e al deposito anche il commercialista incaricato dall\u2019associazione. Il bilancio deve essere allegato in formato Pdf\/A e, terminata la compilazione, chi ha effettuato il deposito dovr\u00e0 firmare (con firma digitale Cades) e trasmettere la dichiarazione di riepilogo che si genera automaticamente.\u00a0\u00a0Per le associazioni che esistono da uno o pi\u00f9 anni e che richiedono l\u2019iscrizione al RUNTS occorre allegare, nella domanda di iscrizione, rispettivamente l\u2019ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL DEPOSITO DEL BILANCIO NEL RUNTS. 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