{"id":1256,"date":"2026-09-11T08:03:55","date_gmt":"2026-09-11T08:03:55","guid":{"rendered":"https:\/\/shahed.org\/news\/?p=1256"},"modified":"2026-09-11T09:02:59","modified_gmt":"2026-09-11T09:02:59","slug":"ddl-cricm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shahed.org\/news\/2026\/09\/11\/ddl-cricm\/","title":{"rendered":"DDL CRICM &#8211; Senato della Repubblica &#8211;"},"content":{"rendered":"<h1><a href=\"https:\/\/www.senato.it\/home\">Homepage | Senato della Repubblica<\/a> WWW.SENATO.IT<\/h1>\n<h2>Senato della Repubblica &#8211; XIX LEGISLATURA<\/h2>\n<h1>il documento originale con timbro del Senato Italiano <span style=\"color: #800080;\"><strong>Click the link at the right<\/strong> <\/span>&gt; <a href=\"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ddl-1320__1_440809_vers2.pdf\">ddl 1320__1_440809_vers2<\/a><\/h1>\n<h2><\/h2>\n<h2><span style=\"color: #008000;\">DISEGNO DI LEGGE<\/span><br>\npresentato dal Ministro della difesa (CROSETTO) e dal Ministro della salute (SCHILLACI)<br>\nCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2024<\/h2>\n<h3>XIX LEGISLATURA\u00a0 N. 320<\/h3>\n<h3>Integrazione delle attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate dall\u2019Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell\u2019Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonch\u00e9 delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell\u2019Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate<\/h3>\n<h1><\/h1>\n<h1>PAGE 2<\/h1>\n<p>INDICE<br>\nRelazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Pag. 3<br>\nRelazione tecnica &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. \u00bb 9<br>\nAnalisi tecnico-normativa (*) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. \u00bb 17<br>\nAnalisi di impatto della regolamentazione (*) &#8230;&#8230;&#8230; \u00bb 24<br>\nDisegno di legge &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. \u00bb 29<\/p>\n<p>(*) L\u2019analisi tecnico-normativa (ATN) e l\u2019analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2025, in sostituzione di quelle precedentemente pubblicate<\/p>\n<h5>ONOREVOLI SENATORI.<br>\nDISEGNO DI LEGGE RECANTE INTEGRAZIONE DELLE ATTIVIT\u00c0 DI INTERESSE PUBBLICO ESERCITATE DALL&#8217;ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORPI DELL&#8217;ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 2012, N. 178. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL&#8217;ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE, DI CUI AL DECRETO<\/h5>\n<h5>LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66.<\/h5>\n<h5>RELAZIONE<br>\nIl decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante \u00abRiorganizzazione dell&#8217;Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183\u00bb, all\u2019articolo 1, nel prevedere la costituzione dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana quale persona giuridica di diritto privato, dispone il trasferimento ad essa, dal 1\u00b0 gennaio 2016, delle funzioni gi\u00e0 esercitate dall&#8217;Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalit\u00e0 giuridica di diritto pubblico, poi posto in liquidazione). Dispone, altres\u00ec, che dalla medesima data, l&#8217;Associazione sia l&#8217;unica Societ\u00e0 nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonch\u00e9 alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai menzionati atti.<\/h5>\n<h5>L\u2019Associazione &#8211; iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore (nella sezione organizzazioni di volontariato) con conseguente applicazione delle disposizioni del \u00abCodice del Terzo settore\u00bb (D.lgs. 03\/07\/2017, n. 117, e successive modificazioni), per quanto non diversamente disposto dal medesimo decreto legislativo \u2013 viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed \u00e8 posta sotto l&#8217;alto Patronato del Presidente della Repubblica.<\/h5>\n<h5>Essa \u00e8 autorizzata ad esercitare le attivit\u00e0 d&#8217;interesse pubblico elencate al comma 4, nonch\u00e9 ogni altro compito previsto dal proprio statuto.<\/h5>\n<h5>Al riguardo, si ravvisa l\u2019esigenza di consentire all\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana anche lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di formazione dei soccorritori militari. Si tratta di militari specificamente formati, che &#8211; in assenza di personale sanitario ed esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza che si verifichino nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonch\u00e9 sui mezzi aerei e unit\u00e0 navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali &#8211; sono abilitati all\u2019applicazione di tecniche di primo soccorso, nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d&#8217;intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute (art. 213, comma 1, lettera b), del Codice dell\u2019ordinamento militare). Attualmente l\u2019attivit\u00e0 di<br>\nformazione di tale personale \u00e8 svolta dalla Forza armata di appartenenza. Per inserire la formazione dei soccorritori militari tra le attivit\u00e0 di interesse pubblico che l\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana pu\u00f2 esercitare, secondo modalit\u00e0 da stabilire con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa, risulta necessario integrare in tal senso l\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.<\/h5>\n<h5>Nel dettare ulteriori disposizioni per l\u2019attuazione della riforma, il decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, all\u2019articolo 5, interviene anche sui Corpi della Croce Rossa che svolgono attivit\u00e0 ausiliarie delle Forze armate, prevedendo le seguenti norme:- il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario; &#8211; il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliari delle Forze armate; &#8211; gli appartenenti ai due Corpi sono soci dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana, contribuendo all&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 d&#8217;interesse pubblico di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, e le modalit\u00e0 della loro appartenenza all&#8217;Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate; -per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni &gt;Codice dell\u2019ordinamento militare@, nonch\u00e9 dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni<\/h5>\n<h5>&gt;Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare@; -il Corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni &gt;Codice dell\u2019ordinamento militare@, nonch\u00e9 dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni<\/h5>\n<h5>&gt;Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare@; -il Corpo militare volontario \u00e8 costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonch\u00e9 della categoria del personale di assistenza; -il personale iscritto nel ruolo unico del Corpo militare volontario non \u00e8 soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell&#8217;ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del<br>\ncongedo; -il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata, \u00e8 disposto in ogni caso senza assegni; -il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie \u00e8 gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di trattamento economico delle infermiere volontarie.<\/h5>\n<h5>Al riguardo, si evidenzia che molte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana<br>\nausiliario delle Forze armate previste dal Codice dell\u2019ordinamento militare e dal Testo unico delle<br>\ndisposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare quelle riguardanti il<br>\nCorpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto dall\u2019articolo 5 del decreto<br>\nlegislativo n. 178 del 2012. Occorre, pertanto, procedere alla revisione di tali disposizioni.<br>\nInoltre, in riferimento allo stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con riguardo al<br>\nCorpo militare volontario, sono state rilevate, nel tempo, alcune criticit\u00e0.<br>\nIn particolare, l\u2019articolo 5, comma 3, periodi primo e secondo, prevede che il Corpo militare<br>\nvolontario \u00e8 costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico,<br>\ne che tale personale non \u00e8 soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina<br>\nmilitare recate dal Codice dell\u2019ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni<br>\nregolamentari in materia di ordinamento militare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria<br>\ndel congedo.<br>\nLa disposizione di cui al secondo periodo, cos\u00ec come formulata, ha ingenerato incertezze in sede<br>\napplicativa, che sono state risolte nel senso di ritenere che il personale del Corpo militare volontario,<br>\nallorch\u00e9 \u00e8 richiamato in servizio per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, sia<br>\nsoggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i<br>\nmilitari in servizio dal Codice dell\u2019ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni<br>\nregolamentari in materia di ordinamento militare in materia di disciplina militare. Risulta, pertanto,<br>\nnecessario apportare correzioni alla disposizione in parola nel senso individuato in sede applicativa.<br>\nSi chiarisce in tal modo che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria<br>\ndelle Forze armate, gli appartenenti al ruolo unico possiedono lo status di militari in servizio e sono<br>\nsoggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di<br>\npersonale.<br>\nUn altro aspetto riguarda le categorie direttive del personale del Corpo militare volontario previste<br>\ndall\u2019articolo 5, comma 3, primo periodo &#8211; medici, farmacisti e commissari &#8211; in merito alle quali si \u00e8 avvertita l\u2019esigenza di ulteriori professionalit\u00e0 &#8211; odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici,<br>\npsicologi &#8211; ritenute necessarie, sia per l\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, sia<br>\nper il concorso alle altre attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate dall\u2019Associazione della Croce Rossa<br>\nItaliana. Occorre, pertanto, integrare in tal senso la richiamata disposizione.<br>\nIn riferimento, infine, alla norma di cui all\u2019articolo 5, comma 2, terzo periodo, sul richiamo del<br>\npersonale del Corpo militare volontario, da disporre in ogni caso senza assegni, \u00e8 stata rilevata la non<br>\ncorrettezza del rinvio all\u2019articolo 986, comma 1, lettera b) &gt;del Codice dell\u2019ordinamento militare@,<br>\nche disciplina i richiami in servizio dei militari in congedo, trattandosi, per il personale del Corpo<br>\nmilitare volontario, di richiami ad hoc effettuati con procedura e da autorit\u00e0 diverse. Si ravvisa,<br>\npertanto, l\u2019esigenza di sopprimere tale rinvio.<br>\nUlteriori criticit\u00e0 sono emerse, altres\u00ec, in riferimento all\u2019articolo 8, comma 2, del decreto legislativo<br>\nn. 178 del 2012, nella parte in cui prevede che, per l&#8217;assolvimento di compiti di interesse pubblico,<br>\ncon particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle<br>\nemergenze, l&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari,<br>\ncostituisca una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che pu\u00f2 essere destinataria di beni<br>\nmobili e immobili dell\u2019Associazione medesima e con la quale il Ministero della difesa pu\u00f2 stipulare<br>\ndirettamente la convenzione per il finanziamento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate da parte<br>\ndel Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie (periodi ventunesimo e<br>\nventiduesimo).<br>\nIn attuazione di tali disposizioni, \u00e8 stata costituita la \u00abFondazione per le attivit\u00e0 ausiliarie della C.R.I.<br>\nalle Forze armate\u00bb, che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed \u00abesercita in via<br>\nesclusiva o principale la seguente attivit\u00e0 di interesse generale: assicurare la funzionalit\u00e0 e il pronto<br>\nimpiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi dell\u2019art. 5, comma 6,<br>\ndel D.lgs. n. 178\/2012 e ss.mm.ii.\u00bb.<br>\nDall\u2019atto della sua costituzione, in data 6 aprile 2018, e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai<br>\noperato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto<br>\na quelli derivanti dall\u2019azione diretta dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana attraverso la propria<br>\nstruttura organizzativa. Si ravvisa, pertanto, l\u2019esigenza di prevederne l\u2019estinzione, sopprimendo,<br>\naltres\u00ec, le disposizioni che ne prevedono la costituzione.<br>\nIn riferimento alle esigenze rappresentate, il presente disegno di legge \u00e8 inteso ad apportare le<br>\noccorrenti modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2012, nonch\u00e9 ad adeguare la disciplina sul<br>\npersonale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate prevista dal Codice<br>\ndell\u2019ordinamento militare.<br>\nIn considerazione della particolare complessit\u00e0 della materia da disciplinare, sono previste due<br>\nmodalit\u00e0 di intervento: -all\u2019articolo 1, disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione delle disposizioni<br>\npreviste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in materia<br>\ndi Corpi dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate; -all\u2019articolo 2, il conferimento al Governo della delega legislativa per la revisione della disciplina<br>\ndel Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell\u2019Associazione della Croce<br>\nRossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al<br>\ndecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.<br>\nL\u2019articolo 1 (Integrazione delle attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate dall\u2019Associazione della<br>\nCroce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell\u2019Associazione della Croce<br>\nRossa Italiana ausiliari delle Forze armate) prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo<br>\nn. 178 del 2012, mediante la tecnica della novella.<br>\nIn particolare, al comma 1, la lettera a) integra l\u2019articolo 1, comma 4, recante l\u2019elenco delle attivit\u00e0<br>\ndi interesse pubblico esercitate dall\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana, inserendo la lettera t<br>\nbis), volta a prevedere lo svolgimento di attivit\u00e0 di formazione dei soccorritori militari, secondo<br>\nmodalit\u00e0 stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.<br>\nLa lettera b) prevede modifiche all\u2019articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare<br>\nvolontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze armate.<br>\nIn particolare, al numero 1), \u00e8 disposta la modifica dell\u2019articolo 5, comma 2, terzo periodo,<br>\nriguardante il richiamo del personale del Corpo militare volontario, sostituendo il rinvio all\u2019articolo<br>\n986, comma 1, lettera b) &gt;del Codice dell\u2019ordinamento militare@ con le parole \u00abin servizio\u00bb.<br>\nIl numero 2) prevede modifiche all\u2019articolo 5, comma 3.<br>\nIn particolare, al numero 2.1), \u00e8 disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le categorie<br>\ndel personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e<br>\nfarmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.<br>\nAl numero 2.2), \u00e8 disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale del Corpo<br>\nmilitare volontario iscritto nel ruolo unico, allorch\u00e9 \u00e8 richiamato in servizio per lo svolgimento<br>\ndell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in<br>\nmateria di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010,<br>\ne successive modificazioni &gt;Codice dell\u2019ordinamento militare@ e dal decreto del Presidente della<br>\nRepubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni &gt;Testo unico delle disposizioni regolamentari<br>\nin materia di ordinamento militare@.<br>\nLa lettera c) modifica l\u2019articolo 8, comma 2, disponendo: -la soppressione del ventunesimo periodo, il quale prevede che, per l&#8217;assolvimento di compiti di<br>\ninteresse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile<br>\ne alla formazione alle emergenze, l&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana, con la partecipazione<br>\ndei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, che pu\u00f2 essere<br>\ndestinataria di beni mobili e immobili dell\u2019Associazione medesima; -la soppressione del ventiduesimo periodo, il quale prevede che il Ministero della difesa possa<br>\nstipulare la convenzione per il finanziamento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate da parte del<br>\nCorpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie direttamente con la fondazione.<br>\nIl comma 2 dispone l\u2019estinzione della \u00abFondazione per le attivit\u00e0 ausiliarie della C.R.I. alle Forze<br>\narmate\u00bb, costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in esito alla procedura di liquidazione<br>\nsecondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all\u2019Associazione<br>\ndella Croce Rossa Italiana.<br>\nIl comma 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che dall\u2019attuazione delle<br>\nmisure previste al comma 1 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nL\u2019articolo 2 (Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del<br>\nCorpo delle Infermiere volontarie dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze<br>\narmate), al comma 1, conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di<br>\nentrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,<br>\nuno o pi\u00f9 decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo<br>\ndelle Infermiere volontarie dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate<br>\nprevista dal Codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e<br>\nsuccessive modificazioni, in conformit\u00e0 con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli<br>\naggiuntivi e nel rispetto delle regole determinate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e<br>\nMezzaluna Rossa, nonch\u00e9 dei principi e criteri direttivi ivi previsti.<br>\nIn particolare, la lettera a) prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo<br>\nmilitare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalit\u00e0 ed<br>\nefficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operativit\u00e0 nell\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria<br>\ndelle Forze armate e nel concorso alle altre attivit\u00e0 di interesse pubblico di cui all&#8217;articolo 1, comma<br>\n4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>della Croce Rossa Italiana, nonch\u00e9 quelle dell\u2019Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e<br>\ndell\u2019Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie.<br>\nLa lettera b) prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo<br>\nmilitare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie nell\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria<br>\ndelle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi<br>\nsul territorio nazionale e nelle operazioni militari all\u2019estero.<br>\nLa lettera c) contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalit\u00e0 di nomina e<br>\ndella durata degli incarichi dell\u2019Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell\u2019Ispettrice<br>\nnazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonch\u00e9 dei vertici territoriali dei due Corpi,<br>\nprevedendo, altres\u00ec, per ciascuno dei due Corpi, due o pi\u00f9 viceispettori nazionali nominati dal<br>\nPresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo parere, rispettivamente, dell\u2019Ispettore<br>\nnazionale del Corpo militare volontario e dell\u2019Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere<br>\nvolontarie, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali.<br>\nLa lettera d) prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalit\u00e0 di mobilitazione<br>\ndel Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.<br>\nLa lettera e) prevede l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa<br>\nin riferimento all\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo<br>\ndelle Infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante<br>\nconvenzioni tra il Ministero della difesa e l\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli<br>\narticoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.<br>\nLa lettera f) prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di<br>\ncui all\u2019articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la definizione delle modalit\u00e0 di<br>\narruolamento, dei limiti di et\u00e0 e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonch\u00e9 l\u2019adeguamento<br>\ndelle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche.<br>\nLa lettera g) prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale<br>\ndel Corpo militare volontario, comprese le modalit\u00e0 di nomina e la formazione, prevedendo<br>\nl\u2019arruolamento anche del personale femminile, nonch\u00e9 la qualit\u00e0 di socio dell\u2019Associazione della<br>\nCroce Rossa Italiana degli aspiranti.<br>\nLa lettera h) prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare<br>\nvolontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la<br>\ndefinizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma.<br>\nLa lettera i) prevede l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del<br>\nCorpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l\u2019applicazione al personale<br>\nrichiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di<br>\nconservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del Codice<br>\ndell\u2019ordinamento militare, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di<br>\ncui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni.<br>\nLa lettera l) prevede l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto<br>\nprevisto dall\u2019articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come<br>\nmodificato dall\u2019articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e la revisione dei<br>\nprocedimenti disciplinari.<br>\nLa lettera m) prevede la revisione dei requisiti e delle modalit\u00e0 di avanzamento al grado superiore<br>\ndel personale del Corpo militare volontario, in aderenza all\u2019assetto organizzativo del Corpo.<br>\nLa lettera n) prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del<br>\npersonale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuit\u00e0 del servizio<br>\nprestato ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.<\/p>\n<p>La lettera o) prevede la regolamentazione della foggia e dell\u2019uso dell\u2019uniforme del personale del<br>\nCorpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilit\u00e0 dell\u2019appartenenza del Corpo<br>\nall\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando l\u2019uso delle stellette a cinque punte come<br>\nsegno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento<br>\ndell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate.<br>\nLa lettera p) prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di<br>\ninfermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri<br>\ndi valorizzazione della professionalit\u00e0 rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali<br>\nconnesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del<br>\npresente comma, confermando l\u2019applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei<br>\ncrediti formativi universitari di cui all\u2019articolo 1737, comma 6, del Codice dell\u2019ordinamento militare.<br>\nLa lettera q) prevede la possibilit\u00e0 di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio<br>\ndalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente articolo.<br>\nIl comma 2 disciplina il procedimento per l\u2019esercizio della delega conferita al comma 1. In<br>\nparticolare, \u00e8 previsto che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del<br>\nPresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto,<br>\nper i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro<br>\ndel lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca. Gli schemi dei<br>\ndecreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 3, della legge 31<br>\ndicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralit\u00e0 finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o<br>\nmaggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere<br>\nper l&#8217;espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili<br>\nfinanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale<br>\ntermine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l&#8217;espressione<br>\ndel parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal<br>\ncomma 1 o successivamente, quest&#8217;ultimo termine \u00e8 prorogato di novanta giorni.<br>\nIl comma 3 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti<br>\nlegislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, con le<br>\nmodalit\u00e0 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. La ratio della previsione<br>\ndi una delega integrativa e correttiva risiede nell\u2019esigenza di sperimentare i nuovi assetti<br>\norganizzativi e funzionali dei due Corpi ed operare successivamente gli assestamenti che si dovessero<br>\nrendere necessari od opportuni.<br>\nIl comma 4 dispone che dall\u2019attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare<br>\nnuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate<br>\nprovvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie<br>\ndisponibili a legislazione vigente.<br>\nIl comma 5 stabilisce che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi<br>\nadottati ai sensi del presente articolo siano effettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice<br>\ndell\u2019ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive<br>\nmodificazioni.<br>\nIl comma 6 prevede che il Governo apporti al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia<br>\ndi ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le<br>\nmodificazioni occorrenti per l&#8217;adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il presente disegno di legge \u00e8 inteso ad apportare modifiche al decreto legislativo 28<br>\nsettembre 2012, n. 178, recante \u00abRiorganizzazione dell&#8217;Associazione italiana della Croce Rossa<br>\n(C.R.I.), a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183\u00bb, al fine di rendere la<br>\ndisciplina relativa ai servizi ausiliari svolti dall\u2019Associazione della Croce Rossa italiana a<br>\nfavore delle Forze armate, ivi prevista, pi\u00f9 aderente alle nuove esigenze manifestatesi nel<br>\ntempo, nonch\u00e9 ad adeguare le disposizioni in materia di Corpi dell\u2019Associazione della Croce<br>\nRossa italiana ausiliari delle Forze armate, previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.<br>\n66, \u00abCodice dell\u2019ordinamento militare\u00bb, di seguito denominato \u201cCOM\u201d.<br>\nIl provvedimento si compone di due articoli. Al riguardo, in considerazione della particolare<br>\ncomplessit\u00e0 della materia da disciplinare, sono previste due modalit\u00e0 di intervento: &#8211; all\u2019articolo 1, disposizioni di diretta applicazione, intese a modificare il decreto legislativo<br>\nn. 178 del 2012; &#8211; all\u2019articolo 2, conferimento al Governo, della delega legislativa per la revisione della<br>\ndisciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie<br>\ndell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana prevista dal COM.<br>\n*******<br>\nArticolo 1 &#8211; Integrazione delle attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate dall\u2019Associazione della Croce<br>\nRossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell\u2019Associazione della Croce Rossa<br>\nItaliana ausiliari delle Forze armate.<br>\nL\u2019articolo 1 prevede disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante<br>\nla tecnica della novella.<br>\nIn particolare, al comma 1, la lettera a) integra l\u2019articolo 1 (Trasferimento di funzioni alla<br>\ncostituenda Associazione della Croce Rossa italiana), comma 4, recante l\u2019elenco delle attivit\u00e0 di<br>\ninteresse pubblico esercitate dall\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana, inserendo la<br>\nlettera t-bis), volta a prevedere lo svolgimento di attivit\u00e0 di formazione dei soccorritori<br>\nmilitari, di cui all\u2019articolo 213, comma 1, lettera b), del COM 1 , secondo modalit\u00e0 stabilite<br>\ncon apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa. Al riguardo, si evidenzia<br>\nche, attualmente, l\u2019attivit\u00e0 di formazione dei soccorritori militari \u00e8 svolta dalla Forza armata<br>\ndi appartenenza. La prevista integrazione consente lo svolgimento di tale attivit\u00e0,<br>\neventualmente, anche da parte dell\u2019Associazione della Croce Rossa italiana, tramite i Corpi<br>\nausiliari delle Forze armate, su richiesta del Ministero della difesa mediante l\u2019attivazione di<br>\napposita convenzione.<br>\nSotto il profilo finanziario, tale possibile attivazione non determina nuovi o maggiori oneri<br>\na carico della finanza pubblica, potendone, invece, derivare economie di spesa, in quanto, in<br>\nmancanza di personale interno, non sarebbe necessario acquisire le occorrenti<br>\nprofessionalit\u00e0 in outsourcing.<br>\nLa possibilit\u00e0 di svolgere corsi a favore del personale delle Forze armate rientra, infatti,<br>\nnell\u2019ambito dei servizi ausiliari resi dall\u2019Associazione della Croce Rossa italiana alle Forze<br>\n1 \u201cArt. 213 (Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari) &#8211; 1. Nelle aree operative in cui<br>\nsi svolgono le missioni internazionali, nonch\u00e9 sui mezzi aerei e unit\u00e0 navali impegnati in operazioni militari al di fuori<br>\ndello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: [omissis]; b) in assenza di<br>\npersonale sanitario, ai soccorritori militari \u00e8 consentita l&#8217;applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto<br>\nprevisto da apposito protocollo d&#8217;intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>armate, tramite il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie,<br>\nl\u2019organizzazione e il funzionamento dei quali sono sovvenzionati dallo Stato, ai sensi<br>\ndell\u2019articolo 197, comma 4, del COM. Il finanziamento in parola \u00e8 attribuito mediante<br>\nconvenzioni tra il Ministero della difesa e l\u2019Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi<br>\ndell\u2019articolo 8-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 178\/2012, entro i limiti<br>\ndi importo stabiliti dall\u2019articolo 8, comma 2, diciassettesimo periodo, del medesimo decreto<br>\nlegislativo.<br>\nIl D.M. 29\/12\/2023, recante la ripartizione in capitoli delle unit\u00e0 di voto parlamentare<br>\nrelative al bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2024 e per il triennio 2024<br>\n2026, in riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella<br>\n12), al capitolo 1356 (Somma da corrispondere alla Croce Rossa italiana per la preparazione del<br>\npersonale e dei materiali necessari per assicurare l&#8217;organizzazione ed il funzionamento del Corpo<br>\nmilitare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate)<br>\nprevede i seguenti stanziamenti: \u20ac 3.912.451 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.<br>\nLa concreta attivazione della convenzione prevista dalla disposizione in esame dovr\u00e0,<br>\npertanto, essere valutata nel tempo, previa verifica della disponibilit\u00e0, nel citato capitolo di<br>\nbilancio, di adeguate risorse da destinare allo scopo, posto che, comunque, secondo quanto<br>\ndisposto dal comma 3 del medesimo articolo 1, dall&#8217;attuazione delle disposizioni ivi previste<br>\nnon devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera b) prevede modifiche all\u2019articolo 5, recante disposizioni relative al Corpo militare<br>\nvolontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, ausiliari delle Forze<br>\narmate.<br>\nIn particolare, al numero 1), \u00e8 disposta la modifica dell\u2019articolo 5, comma 2, terzo periodo,<br>\nriguardante il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, sostituendo<br>\nil rinvio all\u2019articolo 986, comma 1, lettera b), del COM con le parole \u00abin servizio\u00bb. Ci\u00f2, in<br>\nquanto \u00e8 stata rilevata la non correttezza del rinvio all\u2019istituto dei richiami in servizio dei<br>\nmilitari in congedo di cui all\u2019articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, trattandosi, per il<br>\npersonale del Corpo militare volontario, di richiami ad hoc effettuati con procedura e da<br>\nautorit\u00e0 diverse.<br>\nLa disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico<br>\ndella finanza pubblica.<br>\nIl numero 2) prevede modifiche all\u2019articolo 5, comma 3.<br>\nIn particolare, al numero 2.1), \u00e8 disposta la modifica del primo periodo intesa a estendere le<br>\ncategorie del personale direttivo del Corpo militare volontario, inserendo, in aggiunta a<br>\nmedici, commissari e farmacisti, le seguenti categorie: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici,<br>\nchimici e psicologi. La prevista modifica risponde all\u2019esigenza di poter disporre di ulteriori<br>\nprofessionalit\u00e0, ritenute necessarie, sia per l\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze<br>\narmate, sia per il concorso alle altre attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate dall\u2019Associazione<br>\ndella Croce Rossa italiana.<br>\nLa disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico<br>\ndella finanza pubblica.<br>\nAl numero 2.2), \u00e8 disposta la sostituzione del secondo periodo, prevedendo che il personale<br>\ndel Corpo militare volontario iscritto nel ruolo unico, allorch\u00e9 \u00e8 richiamato in servizio per lo<br>\nsvolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e<br>\nalle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal decreto<br>\nlegislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni &gt;Codice dell\u2019ordinamento militare@ e dal<\/p>\n<p>decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni &gt;Testo unico<br>\ndelle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare@.<br>\nLa disposizione \u00e8 intesa a superare incertezze ingeneratesi in sede applicativa e ivi risolte<br>\nnel senso di ritenere che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0<br>\nausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al Corpo militare volontario possiedono lo<br>\nstatus di militari in servizio e sono soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a<br>\nquelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.<br>\nLa disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico<br>\ndella finanza pubblica.<br>\nLa lettera c) modifica l\u2019articolo 8 (Norme transitorie e finali), comma 2, disponendo: &#8211; la soppressione del ventunesimo periodo, il quale prevede che, per l&#8217;assolvimento di<br>\ncompiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari,<br>\nalla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l&#8217;Associazione della Croce Rossa<br>\nitaliana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione, anche con<br>\nsoggetti pubblici e privati, che pu\u00f2 essere destinataria di beni mobili e immobili<br>\ndell\u2019Associazione medesima e che impiega in distacco il personale di cui all&#8217;aliquota<br>\ndedicata prevista dall\u2019articolo 6, comma 4, primo periodo, nonch\u00e9 altro personale<br>\ndell\u2019Associazione con esperienza nel settore delle emergenze; &#8211; la soppressione del ventiduesimo periodo, il quale prevede che il Ministero della difesa<br>\npossa stipulare la convenzione per il finanziamento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze<br>\narmate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie<br>\ndirettamente con la fondazione.<br>\nAl riguardo, si evidenzia che, in attuazione delle citate disposizioni, con atto notarile in data<br>\n6 aprile 2018, \u00e8 stata costituita la \u00abFondazione per le attivit\u00e0 ausiliarie della C.R.I. alle Forze<br>\narmate\u00bb, che, ai sensi del relativo statuto, non persegue fini di lucro ed \u00abesercita in via<br>\nesclusiva o principale la seguente attivit\u00e0 di interesse generale: assicurare la funzionalit\u00e0 e<br>\nil pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, ai sensi<br>\ndell\u2019art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 178\/2012 e ss.mm.ii.\u00bb.<br>\nDall\u2019atto della sua costituzione e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo<br>\nstata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo, rispetto a quelli<br>\nderivanti dall\u2019azione diretta dell\u2019Associazione della Croce Rossa italiana attraverso la<br>\npropria struttura organizzativa. La Fondazione in parola non \u00e8 mai stata destinataria di beni<br>\nmobili e immobili dell\u2019Associazione medesima, n\u00e9 ha mai impiegato in distacco il personale<br>\ndi cui all&#8217;aliquota dedicata prevista dall\u2019articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto<br>\nlegislativo n. 178\/2012, n\u00e9 altro personale dell\u2019Associazione. Pertanto, dalla soppressione<br>\ndelle disposizioni che ne prevedono la costituzione e dalla conseguente estinzione della<br>\nFondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nConseguentemente, il comma 2 dispone l\u2019estinzione della \u00abFondazione per le attivit\u00e0<br>\nausiliarie della C.R.I. alle Forze armate\u00bb, costituita in data 6 aprile 2018, prevedendo che, in<br>\nesito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di<br>\npatrimonio residuo sia devoluta all\u2019Associazione della Croce Rossa italiana.<br>\nIl<br>\ncomma 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, intesa a escludere che<br>\ndall\u2019attuazione delle misure previste dal medesimo articolo 1 possano derivare nuovi o<br>\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 2 &#8211; Delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del<br>\nCorpo delle Infermiere volontarie dell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze<br>\narmate.<br>\nIl comma 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di<br>\nentrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza<br>\npubblica, uno o pi\u00f9 decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare<br>\nvolontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell\u2019Associazione della Croce Rossa<br>\nItaliana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al<br>\ndecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in conformit\u00e0 con le<br>\nConvenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto delle regole<br>\ndeterminate dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonch\u00e9 dei<br>\nprincipi e criteri direttivi ivi previsti.<br>\nSotto il profilo finanziario, la disposizione in esame prevede espressamente che i decreti<br>\nlegislativi siano adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nAl riguardo, si fornisce la valutazione in merito all\u2019attuazione dei principi e criteri di delega.<br>\nIn particolare, la lettera a) prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente,<br>\ndel Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di<br>\nfunzionalit\u00e0 ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operativit\u00e0<br>\nnell\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attivit\u00e0<br>\ndi interesse pubblico di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012,<br>\nsalvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nonch\u00e9<br>\nquelle dell\u2019Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell\u2019Ispettrice nazionale del<br>\nCorpo delle infermiere volontarie. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,<br>\ndall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della<br>\nfinanza pubblica.<br>\nLa lettera b) prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente,<br>\ndel Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie nell\u2019assolvimento<br>\ndell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello<br>\nstrumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari<br>\nall\u2019estero. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall\u2019attuazione del principio<br>\ndi delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera c) contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalit\u00e0 di<br>\nnomina e della durata degli incarichi dell\u2019Ispettore nazionale del Corpo militare volontario<br>\ne dell\u2019Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonch\u00e9 dei vertici<br>\nterritoriali dei due Corpi, prevedendo, altres\u00ec, per ciascuno dei due Corpi, due o pi\u00f9<br>\nviceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, previo<br>\nparere, rispettivamente, dell\u2019Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e<br>\ndell\u2019Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, ovvero, per delegazione del<br>\nPresidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali. Trattandosi di disposizioni di natura<br>\nordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri<br>\na carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che, in riferimento alle autorit\u00e0 di<br>\nvertice, ivi previste, resta comunque fermo il principio della gratuit\u00e0 del servizio prestato ai<br>\nsensi dell\u2019articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.<br>\nLa lettera d) prevede la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalit\u00e0 di<br>\nmobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega<br>\nnon derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera e) prevede l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della<br>\ndifesa in riferimento all\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare<br>\nvolontario e dal Corpo delle Infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti<br>\nfinanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l\u2019Associazione della<br>\nCroce Rossa Italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto<br>\nlegislativo n. 178 del 2012. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,<br>\ndall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della<br>\nfinanza pubblica.<br>\nLa lettera f) prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare<br>\nvolontario, di cui all\u2019articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, la<br>\ndefinizione delle modalit\u00e0 di arruolamento, dei limiti di et\u00e0 e delle altre cause di cessazione<br>\ndal ruolo unico, nonch\u00e9 l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di documenti<br>\nmatricolari e note caratteristiche. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,<br>\ndall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della<br>\nfinanza pubblica. Per la costituzione del ruolo unico, trattandosi di attivit\u00e0 gi\u00e0 svolte dalle<br>\namministrazioni interessate, si provvede nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e<br>\nfinanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a<br>\ncarico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera g) prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del<br>\npersonale del Corpo militare volontario, comprese le modalit\u00e0 di nomina e la formazione,<br>\nprevedendo l\u2019arruolamento anche del personale femminile, nonch\u00e9 la qualit\u00e0 di socio<br>\ndell\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana degli aspiranti. Trattandosi di disposizioni di<br>\nnatura ordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o<br>\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le procedure di arruolamento e la<br>\nformazione, trattandosi di attivit\u00e0 gi\u00e0 svolte dalle amministrazioni interessate, si provvede<br>\nnell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente<br>\ne, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera h) prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo<br>\nmilitare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e<br>\nfunzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di<br>\ncui alla lettera b) del presente comma. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale,<br>\ndall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della<br>\nfinanza pubblica.<br>\nLa lettera i) prevede l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del<br>\npersonale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando<br>\nl\u2019applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della<br>\nqualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654,<br>\ncomma 1, e 1660, comma 2, del Codice dell\u2019ordinamento militare, e in materia di trattamento<br>\ndegli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e<br>\nsuccessive modificazioni. Trattandosi di disposizioni ordinamentali, nonch\u00e9 di conferma di<br>\ndisposizioni vigenti, dall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori<br>\noneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera l) prevede l\u2019adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo<br>\nquanto previsto dall\u2019articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2012, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge,<br>\ne la revisione dei procedimenti disciplinari. Trattandosi di disposizioni di natura<br>\nordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri<br>\na carico della finanza pubblica. Per i procedimenti disciplinari, trattandosi di attivit\u00e0 gi\u00e0<br>\nsvolte dalle amministrazioni interessate, si provvede nell\u2019ambito delle risorse umane,<br>\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o<br>\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera m) prevede la revisione dei requisiti e delle modalit\u00e0 di avanzamento al grado<br>\nsuperiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all\u2019assetto organizzativo<br>\ndel Corpo. Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall\u2019attuazione del<br>\nprincipio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per<br>\nle procedure di avanzamento, trattandosi di attivit\u00e0 gi\u00e0 svolte dalle amministrazioni<br>\ninteressate, si provvede nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie<br>\ndisponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della<br>\nfinanza pubblica.<br>\nLa lettera n) prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del<br>\npersonale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuit\u00e0<br>\ndel servizio prestato ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.<br>\nPosto l\u2019espresso richiamo alla gratuit\u00e0 del servizio prestato, dall\u2019attuazione del principio di<br>\ndelega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera o) prevede la regolamentazione della foggia e dell\u2019uso dell\u2019uniforme del<br>\npersonale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilit\u00e0<br>\ndell\u2019appartenenza del Corpo all\u2019Associazione della Croce Rossa Italiana e confermando<br>\nl\u2019uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale<br>\nrichiamato in servizio per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate.<br>\nTrattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega<br>\nnon derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera p) prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della<br>\nqualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa<br>\nItaliana secondo criteri di valorizzazione della professionalit\u00e0 rispondenti alle nuove<br>\nesigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e<br>\ndei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma, confermando l\u2019applicazione<br>\ndelle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui<br>\nall\u2019articolo 1737, comma 6, del Codice dell\u2019ordinamento militare. Trattandosi di disposizioni<br>\ndi natura ordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o<br>\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la formazione, trattandosi di attivit\u00e0 gi\u00e0<br>\nsvolta dalle amministrazioni interessate, si provvede nell\u2019ambito delle risorse umane,<br>\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o<br>\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br>\nLa lettera q) prevede la possibilit\u00e0 di adottare disposizioni transitorie intese ad agevolare il<br>\npassaggio dalla vigente normativa a quella stabilita dai decreti legislativi di cui al presente<br>\narticolo. Trattandosi di disposizioni transitorie riferite a disposizioni di natura<br>\nordinamentale, dall\u2019attuazione del principio di delega non derivano nuovi o maggiori oneri<br>\na carico della finanza pubblica.<br>\nIl comma 4 dispone che dall\u2019attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono<br>\nderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane,<br>\nstrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br>\nI restanti commi 2, 3, 5 e 6 prevedono, rispettivamente:<br>\nil procedimento per l\u2019esercizio della delega conferita al comma 1; &#8212;<br>\nla possibilit\u00e0 di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei<br>\ndecreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive, con le modalit\u00e0<br>\ne nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1;<br>\nl\u2019effettuazione degli interventi normativi previsti dai decreti legislativi apportando le<br>\nnecessarie modificazioni al Codice dell\u2019ordinamento militare di cui al decreto legislativo<br>\n15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;<br>\nl\u2019adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di<br>\nordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.<br>\n90, ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)<br>\nDigitally signed by ALESSIO<br>\nGIFFI<br>\nANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)<br>\n(ali.&#8221; A&#8221; alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 -G.U. n. 219 del 2008)<br>\nAmministrazione proponente: Ministero della difesa<br>\nTitolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante &#8220;Integrazione delle attivit\u00e0<br>\ndi interesse pubblico esercitate dall&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione<br>\ndelle disposizioru in materia di Corpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana<br>\nausiliari delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.<br>\nDelega al Governo per la revisione della dl\u00cc.Sciplina del Corpo militare volontario e del<br>\nCorpo delle Infermiere volontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari<br>\ndelle Forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.&#8221;.<br>\nPARTE I. ASPETIITECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO<br>\n1) Obiettivi e necessit\u00e0 dell&#8217;intervento normativo. Coerenza con il programma di govemo.<br>\nIl presente provvedimento, in seguito ali&#8217; emanazione del decreto legislativo 28<br>\nsettembre 2012, n. 178, recante &#8220;Riorgaruzzazione dell&#8217;Associazione italiana della Croce<br>\nRossa (C.R.I.), a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183&#8221;, \u00e8 volto a<br>\ndefinire una disciplina unitaria, organica e coordinata -anche allo scopo di comporre<br>\nantinomie o eventuali vuoti normativi -del personale appartenente al Corpo militare e<br>\na quello delle Infermiere volontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e delle<br>\nrelative funzioni.<br>\nIl decreto legislativo n. 178 del 2012, innovando rispetto al passato, in merito al Corpo<br>\nmilitare e a quello delle Infermiere volontarie ha disposto, in sintesi, che: -il Corpo militare della CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario; -il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa<br>\nsiano ausiliari delle Forze armate; -gli appartenenti ai due Corpi siano soci dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e<br>\ncontribuiscano ali&#8217; esercizio delle attivit\u00e0 d&#8217;interesse pubblico dell&#8217;Associazione, le<br>\nmodalit\u00e0 della loro appartenenza ali&#8217; Associazione sono disciplinate dal relativo statuto<br>\nnel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze armate.<br>\nPer quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, il Corpo<br>\nmilitare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa restano<br>\ndisciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni<br>\n(Codice dell&#8217;ordinamento militare), nonch\u00e9 dal decreto del Presidente della Repubblica<br>\n15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioru<br>\nregolamentari in materia di ordinamento militare).<br>\nAl fine di armonizzare la nuova disciplina recata del decreto legislativo n. 178 del 2012 e<br>\nquella contenuta nel codice dell&#8217;ordinamento militare e nel testo unico regolamentare in<br>\nmateria di ordinamento militare, l&#8217;attuale intervento prevede due disposizioni di<br>\ndiversa natura.<br>\nL&#8217;articolo 1, ai fini dell&#8217;armonizzazione complessiva della disciplina in materia, reca<br>\ndisposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione delle disposizioni<br>\npreviste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, in<br>\nmateria di Corpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze<br>\narmate.<br>\nL&#8217;articolo 2, dispone il conferimento al Governo, senza nuovi o maggiori oneri a carico<br>\ndella finanza pubblica, della delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell&#8217;Associazione<br>\ndella Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze armate, prevista dal Codice<br>\ndell&#8217;ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive<br>\nmodificazioni.<br>\n2) Analisi del quadro normativo nazionale.<br>\nLa disciplina vigente dei Corpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari<br>\ndelle Forze armate \u00e8 recata nel decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, ai<br>\ncommi da 3 e 4 dell&#8217;articolo 5 risiedono le disposizioni che si riferiscono agli aspetti<br>\ngenerali dell&#8217;innovata disciplina: &#8211; il Corpo militare volontario \u00e8 costituito esclusivamente da personale volontario in<br>\ncongedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei<br>\ncommissari e dei farmacisti, nonch\u00e9 della categoria del personale di assistenza (comma<br>\n3); &#8211; il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere<br>\nvolontarie \u00e8 gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, lapplicazione delle<br>\ndisposizioni di cui all&#8217;articolo 1758 (trattamento economico delle infermiere volontarie)<br>\ndel Codice dell&#8217;ordinamento militare (comma 4).<br>\nLa disciplina contenuta nel Codice dell&#8217;ordinamento militare risiede nel libro V, al<br>\nTitolo IV, &#8220;Personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate&#8221; (artt. da<br>\n1626 a 1728, il Corpo militare e artt. da 1729 a 1775, il Corpo delle infermiere volontarie).<br>\nVi sono, poi, alcune disposizioni riferite a fattispecie specifiche: l&#8217;articolo 20, in materia<br>\ndi enti vigilati dal Ministero della difesa; gli articoli 196 e 197 riferiti, rispettivamente, ai<br>\ncompiti in tempo di guerra e di grave crisi internazionale o di conflitto armato e<br>\nlorganizzazione dei servizi umanitari, quali attivit\u00e0 delle componenti ausiliarie delle<br>\nForze armate della Croce Rossa Italiana.<br>\nLa disciplina contenuta nel Testo unico regolamentare in materia di ordinamento<br>\nmilitare risiede nel libro V, Titolo m, &#8220;Personale della Croce rossa italiana ausiliario<br>\ndelle Forze armate&#8221; (artt. da 976 a 986, il Corpo militare e artt. da 987 a 1022, il Corpo<br>\ndelle infermiere volontarie).<br>\nMolte delle disposizioni sul personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze<br>\narmate previste dal Codice dell&#8217;ordinamento militare e dal Testo unico delle<br>\ndisposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare quelle<br>\nriguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto previsto<br>\ndall&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012.<br>\nL&#8217;attuale intervento, pertanto, \u00e8 rivolto a: &#8211; modificare, all&#8217;articolo 1 (Integrazione delle attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate<br>\ndall&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di<br>\nCorpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate),<br>\nl&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, mediante norme di diretta<br>\napplicazione; &#8211; prevedere i principi e criteri direttivi della delega dell&#8217;articolo 2 (Delega legislativa per<br>\nla revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere<br>\nvolontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate) per<br>\nla modifica delle disposizioni del Codice dell&#8217;ordinamento militare per allinearle al<br>\ndecreto legislativo n. 178 del 2012.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 con la previsione della costituzione<br>\ndell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana, quale persona giuridica di diritto privato,<br>\nha disposto il trasferimento a essa, dal 1\u00b0 gennaio 2016, delle funzioni gi\u00e0 esercitate<br>\ndall&#8217;Associazione italiana della Croce Rossa (ente con personalit\u00e0 giuridica di diritto<br>\npubblico, poi posto in liquidazione). Ha disposto, altresl, che dalla medesima data,<br>\nl&#8217;Associazione sia l&#8217;unica societ\u00e0 nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul<br>\nterritorio nazionale come organizzazione di soccorso volontario conforme alle<br>\nConvenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi<br>\nfondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonch\u00e9<br>\nalle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e<br>\nautorizzati dai menzionati atti.<br>\nL&#8217;Associazione \u00e8 iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore<br>\nsezione organizzazioni di volontariato &#8211; con conseguente applicazione delle<br>\ndisposizioni del &#8220;Codice del Terzo settore&#8221; di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n<br>\n117, e successive modificazioni; per quanto non diversamente disposto dal medesimo<br>\ndecreto legislativo, viene definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel<br>\nsettore umanitario ed \u00e8 posta sotto l&#8217;alto Patronato del Presidente della Repubblica.<br>\nEssa \u00e8 autorizzata all&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 d&#8217;interesse pubblico elencate al comma 4,<br>\nnonch\u00e9 ogni altro compito previsto dal proprio statuto.<br>\n3) Iruidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigeuti.<br>\nIl provvedimento, all&#8217;articolo 1, reca previsioni normative che incidono, in termini di<br>\ndiretta modifica, sul decreto legislativo 178 del 2012, in particolare: &#8211; articolo 1, comma 4, mediante l&#8217;inserimento della lettera t-bis) la previsione della<br>\ncompetenza sull&#8217;attivit\u00e0 di formazione dei soccorritori militari (di cui all&#8217;articolo 213,<br>\ncomma 1, lettera b), del Codice dell&#8217;ordinamento militare); &#8211; articolo 5:<br>\n1. al com.ma 2, terzo periodo, la sostituzione delle parole &#8220;di cui all&#8217;articolo 986, comma<br>\n1, lettera b),&#8221; con la locuzione &#8220;in servizio&#8221; che esplica la natura del richiamo;<br>\n2. al comma 3: la previsione di ulteriori figure professionali, in aggiunta alla categoria<br>\ndei medici, mediante l&#8217;inserimento delle parole &#8220;degli odontoiatri, dei veterinari, dei<br>\nbiologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi&#8221;; nonch\u00e9 con la sostituzione del secondo<br>\nperiodo con uno nuovo &#8220;Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo,<br>\nallorch\u00e9 \u00e8 richiamato in servizio per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze<br>\narmate, \u00e8 soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina<br>\nmilitare previste per i militari in servizio dal decreto legislativo n. 66 del 2010, e<br>\nsuccessive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,<br>\ne successive modificazioni&#8221; (al fine di eliminare incertezze in sede applicativa, viene<br>\nchiarito in modo espresso che durante i periodi di richiamo per lo svolgimento<br>\ndell&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al ruolo unico possiedono<br>\nlo status di militari in servizio e sono soggetti, dunque, alle disposizioni penali<br>\nmilitari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale); &#8211; all&#8217;articolo 8, comma 2, con la soppressione di due periodi (ventunesimo e<br>\nventiduesimo riferiti alla costituzione di una Fondazione riferita all&#8217;Associazione, con la<br>\npartecipazione dei Corpi ausiliari finalizzata all&#8217;assolvimento di compiti di interesse<br>\npubblico).<br>\nL&#8217;articolo 2 reca la delega, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la<br>\nrevisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere<\/p>\n<p>volontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate<br>\ncontenuta nel Codice dell&#8217;ordinamento militare.<br>\n4) Analisi della compatibilit\u00e0 dell&#8217;intervento con i principi costihtzionali.<br>\nIl provvedimento non presenta profili di incompatibilit\u00e0 con i principi costituzionali.<br>\nLa delega di cui all&#8217;articolo 2 si pone in linea con le previsioni dell&#8217;articolo 76 della<br>\nCostituzione, con riguardo alla esaustiva e dettagliata determinazione dei principi e<br>\ncriteri direttivi, al tempo indicato per lesercizio della stessa, nonch\u00e9 alla delimitazione<br>\ndell&#8217;oggetto.<br>\n5) Analisi delle compatibilit\u00e0 dell&#8217;intervento con le competenze e le funzioni delle regioni<br>\nordinarie e a statuto speciale nonch\u00e9 degli enti locali.<br>\nLa lettera p) del comma 1 dell&#8217;articolo 2 prevede la revisione del corso di formazione<br>\nper il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere<br>\nvolontarie della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della<br>\nprofessionalit\u00e0 rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con<br>\nla definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, confermando<br>\nlapplicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi<br>\nuniversitari di cui all&#8217;articolo 1737, comma 6, del Codice dell&#8217;ordinamento militare.<br>\n6) Verifica della compatibilit\u00e0 con i principi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezzn<br>\nsanciti dall&#8217;articolo 118, primo comma, della Costihtzione.<br>\n7)<br>\nLe disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui ali&#8217; articolo 118<br>\ndella Costituzione.<br>\nL&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana \u00e8 iscritta di diritto nel registro unico<br>\nnazionale del Terzo settore &#8211; sezione organizzazioni di volontariato &#8211; con conseguente<br>\napplicazione delle disposizioni del &#8220;Codice del Terzo settore&#8221; di cui al decreto<br>\nlegislativo 3 luglio 2017, n 117, e successive modificazioni &#8211; per quanto non<br>\ndiversamente disposto dal medesimo decreto legislativo &#8211; viene definita di interesse<br>\npubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed \u00e8 posta sotto l alto<br>\nPatronato del Presidente della Repubblica.<br>\nVerifica dell&#8217;assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazioue delle possibilit\u00e0 di<br>\ndelegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.<br>\n\u00c8 stata verificata positivamente 1&#8242; assenza di rilegificazioni; non sono presenti<br>\ndisposizioni di delegificazione.<br>\n8) Verifica dell&#8217;esistenza di progetti di legge vertenti su materia ana\/og(l all&#8217;esame del<br>\nParlamento e relativo stato dell&#8217;iter.<br>\nIn Parlamento sono stati presentati i seguenti progetti di legge: &#8211; A.S. 810 &#8220;Norme in materia di indennit\u00e0 in favore di lavoratori della Croce Rossa<br>\nItaliana richiamati alle armi&#8221; (assegnato, esame non iniziato); &#8211; A.S. 728 &#8220;Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti<br>\nal Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana&#8221; (assegnato, esame non iniziato);<\/p>\n<p>&#8211; A.C. 726 &#8220;Deleghe al Governo per il riordino dell&#8217;Associazione della Croce Rossa<br>\nItaliana (da assegnare).<br>\n9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurispn1denza ovvero della pendenza di giudizi di<br>\ncostih1zionalit\u00e0 sul medesimo o analogo progetto.<br>\nNon risultano pendenti giudizi di costituzionalit\u00e0 riguardanti disposizioni di contenuto<br>\nanalogo a quello previsto dal provvedimento.<br>\nPARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE<br>\n10) Analisi della compatibilit\u00e0 dell&#8217;interoento con l&#8217;ordinamento comunitario.<br>\nNon si ravvisano profili di incompatibilit\u00e0 con lordinamento comunitario, le<br>\ndisposizioni relative al presente intervento incidono sull&#8217;ordinamento militare e dettano<br>\nla nuova disciplina dei Corpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle<br>\nForze armate.<br>\n11) Verifica dell&#8217;esistenza di procedure d&#8217;infrazione da parte della Commissione europea sul<br>\nmedesimo o analogo oggetto.<br>\nNon risultano pendenti procedure d&#8217;infrazione vertenti sulla medesima o analoga<br>\nmateria.<br>\n12) Analisi della compatibilit\u00e0 dell&#8217;intervento con gli obblighi intemazionali.<br>\nIl provvedimento non presenta profili di incompatibilit\u00e0 con gli obblighi internazionali.<br>\n13) lndicnzioni delle linee prevalenti della giurispn1denza oiruero della pendenza di giudizi<br>\ninnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 europee sul medesimo o analogo oggetto.<br>\nNon risultano posizioni giurisprudenziali, n\u00e9 giudizi pendenti innanzi alla Corte di<br>\nGiustizia delle Comunit\u00e0 europee sulle materie oggetto del provvedimento.<br>\n14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurispnidenza ovvero della pendenza di giudizi<br>\ninnanzi alla Corte E11ropea dei Diritti dell&#8217;uomo sul medesimo o analogo oggetto.<br>\nNon risultano posizioni giurisprudenziali, n\u00e9 giudizi pendenti innanzi alla Corte<br>\nEuropea dei Diritti dell&#8217;uomo sulle materie oggetto del provvedimento.<br>\n15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da<br>\nparte di altri Stati membri dell&#8217;Unione Europea.<br>\nNon risultano indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione adottata sul<br>\nmedesimo oggetto dagli Stati membri dell&#8217;Unione Europea.<br>\nPARTE ID. ELEMENTI DI QUALITA&#8217; SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO<br>\n1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessit\u00e0,<br>\ndella coerenza con quelle gi\u00e0 in uso.<br>\nLe disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.<br>\n2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare<br>\nriguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.<\/p>\n<p>E&#8217; stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel<br>\nprovvedimento.<br>\n3) Ricorso alla tecnica della novella legislntivn per introdurre modificazioni ed integmzioni a<br>\ndisposizioni vigenti.<br>\nLe disposizioni cui all&#8217;articolo 1 del presente provvedimento introducono modificazioni<br>\ne integrazioni &#8211; mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa &#8211; al decreto<br>\nlegislativo n. 178 del 2012.<br>\n4) 111divid11azione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell&#8217;atto normativo e loro<br>\ntraduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.<br>\nDalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.<br>\n5) Individuazione di disposizioni dell&#8217;atto non11ativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di<br>\nnorme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla<br>\nnormativa vigente.<br>\nLe disposizioni del presente intervento normativo non hanno effetti retroattivi o di<br>\nreviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o<br>\nderogatorie rispetto alla normativa vigente.<br>\n6) Verifiaz della presenza di deleghe aperte s11l medesime oggetto, anc\/ze a carattere integrativo o<br>\ncorrettivo.<br>\nNon risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.<br>\n7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congntenza dei termini<br>\nprevisti per In loro adozione.<br>\nL&#8217;articolo 2 del presente provvedimento reca la delega legislativa, senza nuovi o<br>\nmaggiori oneri per la finanza pubblica, per la revisione della disciplina del Corpo<br>\nmilitare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell&#8217;Associazione della<br>\nCroce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate.<br>\nIl comma 1 dispone che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla<br>\ndata di entrata in vigore della legge di delega, uno o pi\u00f9 decreti legislativi per la<br>\nrevisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere<br>\nvolontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate<br>\nprevista dal Codice dell&#8217;ordinamento militare.<br>\nI decreti legislativi del comma 1 devono essere adottati su proposta del Presidente del<br>\nConsiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto,<br>\nper i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione,<br>\ncon il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell&#8217;universit\u00e0 e della<br>\nricerca.<br>\nSecondo i seguenti principi e criteri direttivi: &#8211; razionalizzazione degli ordinamenti di CMV (Corpo militare volontario) e CIV (Corpo<br>\ninfermiere volontarie); ambiti di impiego; modalit\u00e0 di nomina degli incarichi di<br>\nispettore CMV e ispettrice CIV e dei vertici territoriali; modalit\u00e0 di mobilitazione; &#8211; poteri del Ministro della difesa su attivit\u00e0 ausiliaria alle FA svolta da CMV e CIV per<br>\nle quali sono attribuiti finanziamenti con convenzione;<\/p>\n<p>&#8211; poteri del Ministro della difesa su attivit\u00e0 ausiliaria alle Forze armate svolta da CMV e<br>\nCIV per le quali sono attribuiti finanziamenti con convenzione; &#8211; disposizioni sullo stato giuridico del personale CMV; adeguamento disposizioni sulla<br>\ndisciplina (applicazione dei codici penali militari e alle disposizioni in materia di<br>\ndisciplina militare previste per i militari in servizio) e revisione dei procedimenti<br>\ndisciplinari; requisiti e modalit\u00e0 di avanzamento; &#8211; trattamento economico del personale del CMV richiamato in servizio; &#8211; regolamentazione della foggia e dell&#8217;uso dell&#8217;uniforme del personale del CMV; &#8211; revisione del corso di formazione per la qualifica di infermiera volontaria del CIV<br>\ndell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana.<br>\n\u00b7<br>\nGli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi saranno<br>\neffettuati apportando le necessarie modificazioni al Codice dell&#8217;ordinamento militare di<br>\ncui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.<br>\nIn considerazione della complessit\u00e0 della materia trattata e stante la neutralit\u00e0<br>\nfinanziaria dell&#8217;intervento, qualora uno o pi\u00f9 decreti legislativi adottai ai sensi<br>\ndell&#8217;articolo 2 determinassero nuovi o maggiori oneri che non trovassero<br>\ncompensazione al loro interno (in linea con l&#8217;articolo 17, comma 2 della legge 31<br>\ndicembre 2009, n. 196 &#8220;Legge di contabilit\u00e0 e finanza pubblica&#8221;), essi saranno emanati<br>\nsolo successivamente o contestualmente all&#8217;entrata in vigore dei provvedimenti<br>\nlegislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.<br>\n8) Verificn della piena utilizzazione e dell&#8217;aggiornamento di dati e di riferimenti statistici<br>\nattinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero i11dicnzione della necessit\u00e0 di<br>\ncommissionare all&#8217;Istihito nazionale di statistica apposite elaborazioni statistid1e con correlata<br>\nindicazione nella relazione economico-finanziarin della sostenibilit\u00e0 dei relativi costi.<br>\nLa materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, n\u00e9 la<br>\nrichiesta di elaborazioni statistiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ammillistrnzione pro-ponente: Ministero della difesa<br>\nTitolo del provvedimento: Integrazione delle attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate<br>\ndall&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di<br>\nCorpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al<br>\ndecreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la revisione della<br>\ndisciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie<br>\ndell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate, di cui al decreto<br>\nlegislativo 15 marzo 2010, n. 66.<br>\nSINTESI DELL&#8217; AIRE PRINCIPALI CONCLUSIONI<br>\nL&#8217;obiettivo dell&#8217;intervento normativo, dopo lemanazione del decreto legislativo 28<br>\nsettembre 2012, n. 178, recante &#8220;Riorganizzazione dell&#8217;Associazione italiana della Croce<br>\nRossa (C.R.I. ), a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183&#8221;, \u00e8 volto a definire<br>\nuna disciplina unitaria, organica e coordinata &#8211; anche allo scopo di comporre antinomie o<br>\neventuali vuoti normativi &#8211; del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle<br>\nInfermiere volontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni.<br>\nL&#8217;esigenza di intervenire si \u00e8 posta poich\u00e9 molte delle disposizioni sul personale della Croce<br>\nRossa Italiana ausiliario delle Forze armate previste dal Codice dell&#8217;ordinamento militare e<br>\ndal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in<br>\nparticolare quelle riguardanti il Corpo militare volontario, non risultano in linea con quanto<br>\nprevisto dall&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Occorre, quindi, procedere<br>\nalla revisione di tali disposizioni.<br>\n1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE<br>\nIl provvedimento prevede due diverse disposizioni. Una prima disposizione reca norme di<br>\ndiretta applicazione per la modifica di alcuni articoli del decreto legislativo 28 settembre<br>\n2012, n. 178 in materia di Corpi dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle<br>\nForze armate, al fine di eliminare alcune criticit\u00e0; una seconda disposizione reca la delega al<br>\nGoverno per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle<br>\nInfermiere volontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze<br>\narmate, prevista dal Codice dell&#8217;ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo<br>\n2010, n. 66, e successive modificazioni.<br>\nIl decreto legislativo n.178 del 2012, all&#8217;articolo 5, in merito al Corpo militare e a quello delle<br>\nInfermiere volontarie, ha disposto che: &#8211; il Corpo militare della CRI assuma la denominazione di Corpo militare volontario; &#8211; il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa siano<br>\nausiliari delle Forze armate; &#8211; gli appartenenti ai due Corpi siano soci dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e<br>\ncontribuiscano ali&#8217; esercizio delle attivit\u00e0 d&#8217;interesse pubblico dell&#8217;Associazione, le modalit\u00e0<br>\ndella loro appartenenza ali&#8217; Associazione sono disciplinate dal relativo statuto nel rispetto<br>\ndella loro funzione ausiliaria delle Forze armate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In merito al medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, con riguardo al<br>\nCorpo militare volontario, sono state rilevate, nel tempo, alcune criticit\u00e0.<br>\nIn particolare, il comma 3 prevede, nella prima parte, che il Corpo militare volontario \u00e8<br>\ncostituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico, che<br>\nnon \u00e8 soggetto ai codici penali n\u00f9litari e alle disposizioni in materia di disciplina n\u00f9litare<br>\ndel Codice dell&#8217;ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in<br>\nmateria di ordinamento militare a eccezione di quelle del congedo. La disposizione ha dato<br>\norigine a incertezze in sede applicativa, che sono state risolte nel senso di ritenere che il<br>\npersonale del Corpo militare volontario, quando richiamato in servizio per l&#8217;attivit\u00e0<br>\nausiliaria delle Forze armate, sia soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in<br>\nmateria di disciplina militare. E&#8217; necessario, dunque, correggere la disposizione in base a<br>\nquanto emerso in sede applicativa, con la previsione esplicita che, durante i periodi di<br>\nrichiamo per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al<br>\nCorpo militare volontario hanno lo stntus di militari in servizio e sono soggetti alle<br>\ndisposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.<br>\nIn merito alla seconda parte del comma 3 dell&#8217;articolo 5, \u00e8 emersa l&#8217;esigenza di estendere le<br>\ncategorie direttive del personale del Corpo militare volontario (medici, farmacisti e<br>\ncommissari) a ulteriori professionalit\u00e0 (odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici,<br>\npsicologi) ritenute necessarie, sia per l&#8217;assolvimento dell&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze<br>\narmate, sia per il concorso alle altre attivit\u00e0 di interesse pubblico esercitate dall&#8217;Associazione<br>\ndella Croce Rossa Italiana.<br>\nIn riferimento al comma 2, terzo periodo, dell&#8217;articolo 5, sul richiamo del personale del<br>\nCorpo militare volontario, da disporre in ogni caso senza assegni, \u00e8 stata rilevata la non<br>\ncorrettezza del rinvio all&#8217;articolo 986, comma 1, lettera b) del Codice dell&#8217;ordinamento<br>\nmilitare &#8211; sui richiami in servizio dei militari in congedo &#8211; trattandosi, per il personale del<br>\nCorpo militare volontario, di richiami nd lloc effettuati con procedura e da autorit\u00e0 diverse.<br>\nE&#8217; necessario modificare e sopprimere tale rinvio.<br>\nUn&#8217;altra questione riguarda l&#8217;articolo 8, comma 2 che prevede che, per l&#8217;assolvimento di<br>\ncompiti di interesse pubblico, l&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana, con la<br>\npartecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una fondazione anche con soggetti pubblici e<br>\nprivati, che pu\u00f2 essere destinataria di beni mobili e immobili dell&#8217;Associazione e con la<br>\nquale il Ministero della difesa pu\u00f2 stipulare direttamente la convenzione per il<br>\nfinanziamento dell&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare<br>\nvolontario e del Corpo delle Infermiere volontarie. In attuazione, \u00e8 stata costituita la<br>\n&#8220;Fondazione per le attivit\u00e0 ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate&#8221; che, dall&#8217;atto della sua<br>\ncostituzione, il 6 aprile 2018, e sino a oggi, non ha mai operato, essendo stata considerata<br>\nforiera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo; \u00e8 stata ravvisata l esigenza di<br>\nprevedere l&#8217;estinzione, sopprimendo le disposizioni che ne prevedono la costituzione.<br>\nInfine, allo scopo di porre in linea con il decreto legislativo n. 178 del 2012 la disciplina<br>\ncontenuta nel Codice dell&#8217;ordinamento militare e nel testo unico regolamentare in materia<br>\ndi ordinamento militare, l attuale intervento prevede la delega al Governo ad adottare, entro<br>\ndodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, senza nuovi o maggiori<br>\noneri per la finanza pubblica, uno o pi\u00f9 decreti legislativi per la revisione della disciplina<br>\ndel Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell&#8217;Associazione<br>\ndella Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell&#8217;ordinamento<br>\nmilitare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con i<br>\nseguenti principi e criteri correttivi:<\/p>\n<p>&#8211; razionalizzazione degli ordinamenti del Corpo n\u00f9litare volontario e del Corpo Infermiere<br>\nvolontarie, secondo criteri di funzionalit\u00e0 ed efficienza, per rispondere alle esigenze di<br>\npronta operativit\u00e0 e definizione degli ambiti di impiego e dei compiti dei due Corpi<br>\nnell&#8217;assolvimento dell&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate; &#8211; revisione delle modalit\u00e0 di nomina e della durata degli incarichi dell&#8217;Ispettore nazionale<br>\ndel Corpo n\u00f9litare volontario e dell&#8217;Ispettrice nazionale del Corpo Infermiere volontarie,<br>\nnonch\u00e9 dei vertici territoriali dei due Corpi; &#8211; revisione delle modalit\u00e0 di mobilitazione dei due Corpi; &#8211; adeguamento delle disposizioni sui poteri del Ministro della difesa in riferimento<br>\nall&#8217;attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate svolta dai due Corpi, per il cui assolvimento sono<br>\nattribuiti finanziamenti con convenzioni tra il Ministero della difesa e lAssociazione<br>\ndella CRI; &#8211; costituzione del ruolo unico del personale del Corpo n\u00f9litare volontario, definizione delle<br>\nmodalit\u00e0 di arruolamento, dei limiti di et\u00e0 e delle altre cause di cessazione dal ruolo<br>\nunico, adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note<br>\ncaratteristiche, nonch\u00e9 rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento,<br>\ncomprese le modalit\u00e0 di nomina e la formazione, prevedendo larruolamento anche del<br>\npersonale femminile e la qualit\u00e0 di socio dell&#8217;Associazione della CRI degli aspiranti; &#8211; revisione della gerarchia dei gradi n\u00f9litari del personale del Corpo n\u00f9litare volontario<br>\nsecondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con<br>\nla definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, nonch\u00e9 adeguamento delle<br>\ndisposizioni sullo stato giuridico, compreso il richiamo in servizio, confermando<br>\nlapplicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della<br>\nqualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro; &#8211; adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto<br>\ndall&#8217;articolo 5, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 178 del 2012 (applicazione dei<br>\ncodici penali n\u00f9litari e alle disposizioni in materia di disciplina n\u00f9litare previste per i<br>\nn\u00f9litari in servizio) e revisione dei procedimenti disciplinari; &#8211; revisione dei requisiti e delle modalit\u00e0 di avanzamento al grado superiore del personale<br>\ndel Corpo n\u00f9litare volontario; &#8211; revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo<br>\nn\u00f9litare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuit\u00e0 del servizio prestato<br>\nai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 178 del 2012; &#8211; regolamentazione della foggia e dell&#8217;uso dell&#8217;uniforme del personale del Corpo militare<br>\nvolontario, assicurando la chiara riconoscibilit\u00e0; &#8211; revisione del corso di formazione per la qualifica di infermiera volontaria del Corpo<br>\nInfermiere volontarie della CRI secondo criteri di valorizzazione della professionalit\u00e0<br>\nrispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione<br>\ndegli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo.<br>\n2. OBIETIIVI DELL&#8217;INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI<br>\n2.1 Obiettivi generali e specifici.<br>\nL&#8217;obiettivo dell&#8217;intervento normativo \u00e8 quell!o di definire una disciplina unitaria, organica e<br>\ncoordinata del personale appartenente al Corpo n\u00f9litare e a quello delle Infermiere<br>\nvolontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni a seguito<br>\ndell&#8217;emanazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante &#8220;Riorganizzazione<\/p>\n<p>dell&#8217;Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 4<br>\nnovembre 2010, n. 183&#8221;.<br>\n2.2 Indicatori e valori di riferimento<br>\nL&#8217;efficacia del provvedimento sar\u00e0 valutata una volta messa a regime la nuova disciplina.<br>\n3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE<br>\nL&#8217;opzione scelta \u00e8 lintervento legislativo.<br>\nL&#8217;opzione zero \u00e8 stata scartata poich\u00e9 lobiettivo, dopo lemanazione del decreto legislativo<br>\n28 settembre 2012, n. 178, recante &#8220;Riorganizzazione dell&#8217;Associazione italiana della Croce<br>\nRossa (C.R.I.), a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183&#8221;, \u00e8 quello di<br>\ninterveniie per poter definire una disciplina unitaria, organica e coordinata &#8211; anche allo<br>\nscopo di comporre antinomie o eventuali vuoti normativi &#8211; del personale appartenente al<br>\nCorpo militare e a quello delle Infermiere volontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa<br>\nItaliana e delle relative funzioni.<br>\nNon sussistono opzioni alternative all&#8217;intervento legislativo, tenuto conto che la revisione<br>\ndella disciplina del personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere<br>\nvolontarie dell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana pu\u00f2 avveniie solo mediante un<br>\nintervento legislativo.<br>\n4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL&#8217;OPZIONE PREFERITA &#8211; principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettivit\u00e0<br>\nNon risultano svantaggi dall&#8217;opzione prescelta.<br>\n4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari. &#8211; principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di rni alln sezione 1<br>\nLa nuova disciplina consente di regolare in modo unitario, organico e coordinato il<br>\npersonale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie<br>\ndell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana e delle relative funzioni; sia sotto il profilo della<br>\ncomplessiva razionalizzazione degli ordinamenti, sia sotto il profilo delle modalit\u00e0 di<br>\nmobilitazione, secondo le specificazioni indicate nei principi e criteri direttivi della delega. &#8211; distribuzione temporale degli effetti considerati<br>\nGli effetti considerati avranno efficacia a partire dall&#8217;entrata in vigore del presente<br>\nprovvedimento, per quanto concerne le disposizioni di diretta applicazione che novellano<br>\nil decreto legislativo n. 178 del 2012; mentre, per la revisione complessiva degli ordinamenti<br>\ndel Corpo militare volontario e del corpo delle Infermiere volontarie, gli effetti potranno<br>\nessere considerati, a seguito dell&#8217;attuazione della delega, dopo l&#8217;entrata in vigore del<br>\nrelativo decreto legislativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4.2 Impatti specifici<br>\nA) Effetti sulle PMJ (Test PMI)<br>\nIl provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle<br>\nmicro, piccole e medie imprese.<br>\nL&#8217;intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce n\u00e9 elimina oneri<br>\ninformativi a carico di cittadini e imprese e non incide su costi o oneri amministrativi.<br>\nB)<br>\npaese<br>\nIncidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitivit\u00e0 del<br>\nL&#8217;intervento proposto non \u00e8 suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento<br>\nconcorrenziale del mercato e sulla competitivit\u00e0, poich\u00e9 \u00e8 rivolto alla disciplina del Corpo<br>\nmilitare volontario e del corpo delle Infermiere volontarie.<\/p>\n<p>C)<br>\nIndicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o<br>\neliminati a carico di cittadini e imprese.<br>\nNon sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.<br>\nO) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.<br>\nL&#8217;intervento regolatorio non recepisce direttive europee.<br>\n4.3 Motivazione dell&#8217;opzione preferita.<br>\n5. MODALIT A&#8217; DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO<br>\n5.1 Attuazione<br>\nL&#8217;opzione scelta \u00e8 stata ritenuta l&#8217;unica percorribile, atteso che la revisione della disciplina<br>\ndel personale appartenente al Corpo militare e a quello delle Infermiere volontarie<br>\ndell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana pu\u00f2 avvenire solo mediante un intervento<br>\nlegislativo.<br>\nI soggetti responsabili, in via primaria, dell&#8217;attuazione dell&#8217;intervento sono il Ministero<br>\ndella difesa, il Ministro della salute e le amministrazioni concertanti per le parti di rispettiva<br>\ncompetenza, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e delle<br>\npolitiche sociali e il Ministro dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca.<br>\n5.2 Monitoraggio<br>\nIl Ministero della difesa seguir\u00e0 l&#8217;esecuzione e l&#8217;eHettiva attuazione dell&#8217;intervento e ne<br>\ncurer\u00e0 il monitoraggio.<br>\nCONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL&#8217;AlR<br>\nIl provvedimento non ha formato, in s\u00e9, oggetto di procedure di consultazione.<br>\nPERCORSO DI VALUTAZIONE<br>\nIl<br>\npercorso di valutazione si \u00e8 sviluppato attraverso un confronto in ambito<br>\ninterministeriale, con Corpo militare e quello delle Infermiere volontarie, nonch\u00e9<br>\ndell&#8217;Associazione della Croce Rossa Italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DISEGNO DI LEGGE<br>\nArt. 1.<br>\n(Integrazione delle attivit\u00e0 di interesse pub<br>\nblico<br>\nesercitate<br>\ndall\u2019Associazione<br>\ndella<br>\nCroce Rossa italiana e revisione delle dispo<br>\nsizioni in materia di Corpi dell\u2019Associazione<br>\ndella Croce Rossa italiana ausiliari delle<br>\nForze armate)<br>\n1. Al decreto legislativo 28 settembre<br>\n2012, n. 178, sono apportate le seguenti mo<br>\ndificazioni:<br>\na) all\u2019articolo 1, comma 4, dopo la let<br>\ntera t) \u00e8 aggiunta la seguente:<br>\n\u00ab t-bis) svolgere attivit\u00e0 di formazione<br>\ndei soccorritori militari di cui all\u2019articolo<br>\n213, comma 1, lettera b), del codice dell\u2019or<br>\ndinamento militare, di cui al decreto legisla<br>\ntivo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalit\u00e0<br>\nstabilite con apposita convenzione stipulata<br>\ncon il Ministero della difesa \u00bb;<br>\nb) all\u2019articolo 5:<br>\n1) al comma 2, terzo periodo, le pa<br>\nrole: \u00ab di cui all\u2019articolo 986, comma 1, let<br>\ntera b), \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab in<br>\nservizio \u00bb;<br>\n2) al comma 3:<br>\n2.1) al primo periodo, dopo le pa<br>\nrole: \u00ab dei medici, \u00bb sono inserite le se<br>\nguenti: \u00ab degli odontoiatri, dei veterinari, dei<br>\nbiologi, dei fisici, dei chimici, degli psico<br>\nlogi, \u00bb;<br>\n2.2) il secondo periodo \u00e8 sostituito<br>\ndal seguente: \u00ab Il personale appartenente al<br>\nruolo di cui al primo periodo, allorch\u00e9 \u00e8 ri<br>\nchiamato in servizio per lo svolgimento del<br>\nl\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze armate, \u00e8 soggetto ai codici penali militari e alle disposi<br>\nzioni in materia di disciplina militare previ<br>\nste per i militari in servizio dal citato codice<br>\ndi cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e<br>\ndal testo unico di cui al decreto del Presi<br>\ndente della Repubblica n. 90 del 2010 \u00bb;<br>\nc) all\u2019articolo 8, comma 2, i periodi<br>\nventunesimo e ventiduesimo sono soppressi.<br>\n2. La Fondazione per le attivit\u00e0 ausiliarie<br>\ndella Croce rossa italiana alle Forze armate,<br>\ncostituita<br>\nin<br>\nattuazione dell\u2019articolo 8,<br>\ncomma 2, ventunesimo e ventiduesimo pe<br>\nriodo, del citato decreto legislativo n. 178<br>\ndel 2012, \u00e8 estinta. In esito alla procedura di<br>\nliquidazione secondo le disposizioni del co<br>\ndice civile, la parte di patrimonio residuo \u00e8<br>\ndevoluta all\u2019Associazione della Croce Rossa<br>\nitaliana.<br>\n3. Dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui<br>\nal<br>\npresente articolo non devono derivare<br>\nnuovi o maggiori oneri a carico della fi<br>\nnanza pubblica. Le amministrazioni compe<br>\ntenti provvedono agli adempimenti ivi previ<br>\nsti con le risorse umane, strumentali e finan<br>\nziarie disponibili a legislazione vigente.<br>\nArt. 2.<br>\n(Delega per la revisione della disciplina del<br>\nCorpo militare volontario e del Corpo delle<br>\ninfermiere volontarie dell\u2019Associazione della<br>\nCroce Rossa italiana ausiliari delle Forze<br>\narmate)<br>\n1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, en<br>\ntro dodici mesi dalla data di entrata in vi<br>\ngore della presente legge, senza nuovi o<br>\nmaggiori oneri a carico della finanza pub<br>\nblica, uno o pi\u00f9 decreti legislativi per la re<br>\nvisione della disciplina del Corpo militare<br>\nvolontario e del Corpo delle infermiere vo<br>\nlontarie dell\u2019Associazione della Croce Rossa<br>\nitaliana ausiliari delle Forze armate prevista<br>\ndal codice dell\u2019ordinamento militare, di cui<br>\nal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformit\u00e0 con le Convenzioni di Ginevra<br>\ndel 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli<br>\naggiuntivi e nel rispetto dei princ\u00ecpi fonda<br>\nmentali e delle regole definiti dal Movi<br>\nmento internazionale di Croce Rossa e Mez<br>\nzaluna Rossa, nonch\u00e9 dei seguenti princ\u00ecpi e<br>\ncriteri direttivi:<br>\na) razionalizzazione degli ordinamenti,<br>\nrispettivamente, del Corpo militare volonta<br>\nrio e del Corpo delle infermiere volontarie,<br>\nsecondo criteri di funzionalit\u00e0 ed efficienza,<br>\nper rispondere alle esigenze di pronta opera<br>\ntivit\u00e0 nell\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria<br>\ndelle Forze armate e nel concorso alle altre<br>\nattivit\u00e0 di interesse pubblico di cui all\u2019arti<br>\ncolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28<br>\nsettembre 2012, n. 178, salvaguardando le<br>\ncompetenze del Presidente nazionale della<br>\nCroce Rossa italiana, nonch\u00e9 quelle dell\u2019I<br>\nspettore nazionale del Corpo militare volon<br>\ntario e dell\u2019Ispettrice nazionale del Corpo<br>\ndelle infermiere volontarie;<br>\nb) definizione degli ambiti di impiego e<br>\ndei compiti, rispettivamente, del Corpo mili<br>\ntare volontario e del Corpo delle infermiere<br>\nvolontarie nell\u2019assolvimento dell\u2019attivit\u00e0 au<br>\nsiliaria delle Forze armate, secondo criteri di<br>\naderenza alle esigenze dello strumento mili<br>\ntare per gli interventi sul territorio nazionale<br>\ne nelle operazioni militari all\u2019estero;<br>\nc) revisione, secondo criteri di armoniz<br>\nzazione, delle modalit\u00e0 di nomina e della<br>\ndurata degli incarichi dell\u2019Ispettore nazionale<br>\ndel Corpo militare volontario e dell\u2019Ispet<br>\ntrice nazionale del Corpo delle infermiere<br>\nvolontarie, nonch\u00e9 dei vertici territoriali dei<br>\ndue Corpi, prevedendo, altres\u00ec, per ciascuno<br>\ndei due Corpi, due o pi\u00f9 viceispettori nazio<br>\nnali nominati dal Presidente nazionale della<br>\nCroce Rossa italiana, previo parere, rispetti<br>\nvamente, dell\u2019Ispettore nazionale del Corpo<br>\nmilitare volontario e dell\u2019Ispettrice nazionale<br>\ndel Corpo delle infermiere volontarie, ov<br>\nvero, per delegazione del Presidente nazio<br>\nnale, dai rispettivi ispettori nazionali; d) revisione, secondo criteri di armoniz<br>\nzazione, delle modalit\u00e0 di mobilitazione del<br>\nCorpo militare volontario e del Corpo delle<br>\ninfermiere volontarie;<br>\ne) adeguamento delle disposizioni in<br>\nmateria di poteri del Ministro della difesa in<br>\nriferimento all\u2019attivit\u00e0 ausiliaria delle Forze<br>\narmate svolta dal Corpo militare volontario<br>\ne dal Corpo delle infermiere volontarie, per<br>\nil cui assolvimento sono attribuiti finanzia<br>\nmenti mediante convenzioni tra il Ministero<br>\ndella difesa e l\u2019Associazione della Croce<br>\nRossa italiana ai sensi degli articoli 8,<br>\ncomma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto le<br>\ngislativo n. 178 del 2012;<br>\nf) costituzione del ruolo unico del per<br>\nsonale del Corpo militare volontario, di cui<br>\nall\u2019articolo 5, comma 3, del decreto legisla<br>\ntivo n. 178 del 2012, e definizione delle mo<br>\ndalit\u00e0 di arruolamento, dei limiti di et\u00e0 e<br>\ndelle altre cause di cessazione dal ruolo<br>\nunico, nonch\u00e9 adeguamento delle disposi<br>\nzioni in materia di documenti matricolari e<br>\nnote caratteristiche;<br>\ng) rimodulazione dei requisiti e delle<br>\nprocedure di arruolamento del personale del<br>\nCorpo militare volontario, comprese le mo<br>\ndalit\u00e0 di nomina e la formazione, preve<br>\ndendo l\u2019arruolamento anche del personale<br>\nfemminile, nonch\u00e9 la qualit\u00e0 di socio del<br>\nl\u2019Associazione della Croce Rossa italiana<br>\ndegli aspiranti;<br>\nh) revisione della gerarchia dei gradi<br>\nmilitari del personale del Corpo militare vo<br>\nlontario secondo criteri rispondenti alle<br>\nnuove esigenze organizzative e funzionali<br>\nconnesse con la definizione degli ambiti di<br>\nimpiego e dei compiti del Corpo, di cui alla<br>\nlettera b);<br>\ni) adeguamento delle disposizioni in<br>\nmateria di stato giuridico del personale del<br>\nCorpo militare volontario, compreso il ri<br>\nchiamo in servizio, confermando l\u2019applica<br>\nzione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della quali<br>\nfica di pubblico ufficiale e di conservazione<br>\ndel posto di lavoro, di cui agli articoli 1654,<br>\ncomma 1, e 1660, comma 2, del citato co<br>\ndice di cui al decreto legislativo n. 66 del<br>\n2010, e in materia di trattamento degli im<br>\npiegati privati richiamati alle armi, di cui<br>\nalla legge 10 giugno 1940, n. 653;<br>\nl) adeguamento delle disposizioni in<br>\nmateria di disciplina secondo quanto previ<br>\nsto dall\u2019articolo 5, comma 3, secondo pe<br>\nriodo, del decreto legislativo n. 178 del<br>\n2012, come sostituito dall\u2019articolo 1, comma<br>\n1, lettera b), numero 2.2), della presente<br>\nlegge, e revisione dei procedimenti discipli<br>\nnari;<br>\nm) revisione dei requisiti e delle moda<br>\nlit\u00e0 di avanzamento al grado superiore del<br>\npersonale del Corpo militare volontario, in<br>\naderenza all\u2019assetto organizzativo del Corpo;<br>\nn) revisione delle disposizioni in mate<br>\nria di trattamento economico del personale<br>\ndel Corpo militare volontario richiamato in<br>\nservizio, ferma restando la gratuit\u00e0 del ser<br>\nvizio<br>\nprestato ai sensi dell\u2019articolo 5,<br>\ncomma 4, del decreto legislativo n. 178 del<br>\n2012;<br>\no) regolamentazione della foggia e del<br>\nl\u2019uso dell\u2019uniforme del personale del Corpo<br>\nmilitare volontario, assicurando la chiara ri<br>\nconoscibilit\u00e0 dell\u2019appartenenza del Corpo al<br>\nl\u2019Associazione della Croce Rossa italiana e<br>\nconfermando l\u2019uso delle stellette a cinque<br>\npunte come segno dello stato giuridico di<br>\nmilitare del personale richiamato in servizio<br>\nper lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ausiliaria<br>\ndelle Forze armate;<br>\np) revisione del corso di formazione<br>\nper il conseguimento della qualifica di infer<br>\nmiera volontaria del Corpo delle infermiere<br>\nvolontarie della Croce Rossa italiana se<br>\ncondo criteri di valorizzazione della profes<br>\nsionalit\u00e0 rispondenti alle nuove esigenze or<br>\nganizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei com<br>\npiti del Corpo di cui alla lettera b) del pre<br>\nsente comma, confermando l\u2019applicazione<br>\ndelle disposizioni in materia di riconosci<br>\nmento dei crediti formativi universitari di<br>\ncui all\u2019articolo 1737, comma 6, del citato<br>\ncodice di cui al decreto legislativo n. 66 del<br>\n2010;<br>\nq) previsione di disposizioni transitorie<br>\nintese ad agevolare il passaggio dalla vi<br>\ngente normativa a quella adottata dai decreti<br>\nlegislativi di cui al presente articolo.<br>\n2. I decreti legislativi di cui al comma 1<br>\nsono adottati su proposta del Presidente del<br>\nConsiglio dei ministri, del Ministro della di<br>\nfesa e del Ministro della salute, di concerto,<br>\nper i profili di rispettiva competenza, con il<br>\nMinistro per la pubblica amministrazione,<br>\ncon il Ministro del lavoro e delle politiche<br>\nsociali e con il Ministro dell\u2019universit\u00e0 e<br>\ndella ricerca. Gli schemi dei decreti legisla<br>\ntivi, corredati di relazione tecnica, ai sensi<br>\ndell\u2019articolo 17, comma 3, della legge 31 di<br>\ncembre 2009, n. 196, che dia conto della<br>\nneutralit\u00e0 finanziaria dei medesimi ovvero<br>\ndei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti<br>\ne<br>\ndei corrispondenti mezzi di copertura,<br>\nsono trasmessi alle Camere per l\u2019espressione<br>\ndel parere delle Commissioni parlamentari<br>\ncompetenti, per materia e per i profili finan<br>\nziari, le quali si pronunciano entro sessanta<br>\ngiorni dalla data della trasmissione; decorso<br>\ntale termine, i decreti possono essere adot<br>\ntati anche in mancanza del parere. Se il ter<br>\nmine per l\u2019espressione del parere parlamen<br>\ntare scade nei trenta giorni che precedono la<br>\nscadenza del termine previsto dal comma 1<br>\no successivamente, quest\u2019ultimo termine \u00e8<br>\nprorogato di novanta giorni.<br>\n3. Entro due anni dalla data di entrata in<br>\nvigore di ciascuno dei decreti legislativi di<br>\ncui al comma 1, il Governo pu\u00f2 adottare di<br>\nsposizioni integrative e correttive, con le<br>\nmodalit\u00e0 e nel rispetto dei princ\u00ecpi e criteri<br>\ndirettivi di cui al presente articolo. 4. Dall\u2019attuazione dei decreti legislativi di<br>\ncui al comma 1 non devono derivare nuovi<br>\no maggiori oneri a carico della finanza pub<br>\nblica. Le amministrazioni interessate provve<br>\ndono agli adempimenti di rispettiva compe<br>\ntenza con le risorse umane, strumentali e fi<br>\nnanziarie disponibili a legislazione vigente.<br>\n5. Gli interventi normativi previsti dalle<br>\ndisposizioni dei decreti legislativi adottati ai<br>\nsensi del presente articolo sono effettuati ap<br>\nportando le necessarie modificazioni al co<br>\ndice dell\u2019ordinamento militare di cui al de<br>\ncreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.<br>\n6. Il Governo apporta al testo unico delle<br>\ndisposizioni regolamentari in materia di or<br>\ndinamento militare, di cui al decreto del<br>\nPresidente della Repubblica 15 marzo 2010,<br>\nn. 90, le modificazioni occorrenti per l\u2019ade<br>\nguamento ai decreti legislativi adottati ai<br>\nsensi del presente articolo<\/p>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n<h1>Cosa significa &#8220;ddl&#8221;?<\/h1>\n<p>Disegno di legge (d.d.l.) artt.\u00a0Atto d&#8217;iniziativa legislativa deliberato dal Governo. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.<\/p>\n<div><\/div>\n<h2>Cosa significa la sigla ddl?<\/h2>\n<p>Disegno di legge<\/p>\n<p>I disegni di legge (spesso abbreviati in &#8220;ddl&#8221;), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati, sono pubblicati nel sito Internet nel pi\u00f9 breve tempo possibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Quando entra in vigore un ddl?<\/h2>\n<p>La legge entra in vigore &#8211; e diviene quindi obbligatoria per tutti &#8211; il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Homepage | Senato della Repubblica WWW.SENATO.IT Senato della Repubblica &#8211; XIX LEGISLATURA il documento originale con timbro del Senato Italiano Click the link at the right &gt; ddl 1320__1_440809_vers2 DISEGNO&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[24,1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256"}],"collection":[{"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1256"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1276,"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256\/revisions\/1276"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1256"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1256"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/shahed.org\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1256"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}